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TNAS: Provvedimento del Presidente De Roberto sulla istanza Lega Calcio Professionistico /Lega Professionisti Serie B

3-TNASIl Presidente del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, dott. Alberto de Roberto, in merito alla istanza di arbitrato della Lega Italiana Calcio Professionisticonei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie B, ha emesso oggi il seguente provvedimento:

“ … LETTA la memoria presentata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B in data 27 agosto 2013, con la quale si è eccepita l’incompetenza assoluta del TNAS (ex. art. 19 del Codice TNAS) a pronunciare sulla presente controversia e la subordinata richiesta della stessa parte resistente con la quale si solleva qualche perplessità in ordine alla compatibilità a pronunciare su di essa dell’arbitro designato dalla controparte (Prof. Carlo Castronovo) sul riflesso che quest’ultimo avrebbe, in precedenza, pronunciato su controversia di analoga natura tra le stesse parti;

VISTE le successive memorie del 4 settembre 2013 (prot. n. 1654) e del 13 settembre 2013 (prot. n. 1705), con le quali la parte resistente ripropone le medesime questioni;

VISTA la nota, rivolta al Presidente del TNAS e agli altri due componenti del Collegio arbitrale in data 16 settembre 2013 (prot. n. 1713) con la quale il Prof. Carlo Castronovo rimette al Presidente del TNAS ogni determinazione in ordine alla “…sua permanenza nel Collegio arbitrale costituito…”;

RILEVA, con riferimento alla prima istanza che la costituzione del Collegio arbitrale, intervenuta in data 11 settembre 2013 (Presidente Prof. Avv. Ferruccio Auletta, membri Prof. Carlo Castronovo e Prof Avv. Massimo Zaccheo), preclude al Presidente del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport l’esercizio dei poteri di cui all’art. 19 del Codice TNAS, restituendo al Collegio arbitrale il compito di definire la questione di competenza proposta;

RILEVA, con riferimento alla seconda istanza, la propria incompetenza a definire la questione di asserita incompatibilità del Prof. Carlo Castronovo, non risultando proposta, nella specie, una formale istanza di ricusazione, sulla quale avrebbe, comunque, veste a pronunciare l’Alta Corte di Giustizia Sportiva (art. 18 Codice TNAS).”

L’istanza ha riguarda l’art. 24, rubricato “mutualità per le categorie inferiori” del D. Lgs. n. 9/2008 intitolato “Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti sportivi e relativa ripartizione delle risorse”.