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TNAS: Procedura abbreviata per l’arbitrato Grosseto /FIGC

3-TNASIl Presidente del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, Dott. Alberto de Roberto, in riferimento alla istanza di arbitrato tra la società U.S. Grosseto F.C. Srl, nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, ha assunto oggi il seguente provvedimento:

“visto che nell’istanza di arbitrato la U.S. Grosseto F.C. Srl ha domandato con richiamo all’art. 25, comma 4, del Codice TNAS la riduzione del termine di pronuncia del lodo e del tempo a disposizione della parte intimata per lo svolgimento della propria attività difensiva;

rilevato che sussistono le condizioni per l’accoglimento dell’istanza ex art. 25, comma 4, del Codice;

ha accolto l’istanza ex art. 25, comma 4, del Codice e, per l’effetto: a) ha ridotto a un terzo il termine di pronuncia del lodo; b) ha ridotto a un terzo il termine a disposizione della Federazione Italiana Giuoco Calcio per il deposito della propria memoria difensiva, fissando termine fino al 14 gennaio 2013 per l’adempimento.

L’istanza riguarda la decisione della Corte di Giustizia Federale (rif. C.U. n. 102/CGF del 23 novembre 2012) con cui è stata irrogata al Sig. Piero Camilli la sanzione dell’inibizione a tutto il 15 marzo 2013 per i fatti occorsi al termine della gara Grosseto – Ascoli, valida per il Campionato Nazionale di Serie B e disputatasi il 3 novembre 2012.