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TNAS: Novara /FIGC, manca la motivazione della decisione impugnata, rinviata la decisione sulla riduzione dei termini

3-TNASIl Presidente del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, Dott. Alberto de Roberto, ha preso oggi un provvedimento in relazione all’istanza della società Novara Calcio SpA nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Questo la determinazione:

vista l’istanza presentata dalla società ricorrente di riduzione del termine di pronuncia del lodo e del tempo a disposizione della parte intimata per lo svolgimento della propria attività difensiva;

rilevato che non risulta, allo stato, ancora depositata la motivazione della decisione impugnata e che, quindi, in questa situazione, risulta precluso accordare l’invocata riduzione dei termini, anche ai fini dello svolgimento tra le parti del contraddittorio prescritto;

ha rinviato ogni determinazione sull’istanza di riduzione dei termini al sopraggiungere del deposito della motivazione della decisione impugnata.”

L’istanza riguarda il provvedimento con cui la Corte di Giustizia Federale (C.U. n. 240/CGF del 12.04.2013) ha confermato alla società la penalizzazione di 1 punto in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013 a titolo di responsabilità diretta per quanto ascritto all’Amministratore Delegato della società, comminata in primo grado dalla Commissione Disciplinare Nazionale (C.U. 69/CDN del 04.03.2013) a seguito del deferimento del Procuratore Federale (inadempimento all’obbligo di versamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di settembre e ottobre 2012).