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TNAS: Lodo Magalini /FIGC, istanza accolta parzialmente squalifica ridotta a 15 mesi

3-TNASIl Collegio arbitrale (Avv. Gabriella Palmieri, Presidente; Avv. Marcello de Luca Tamajo e Avv. Guido Cecinelli) della controversia tra il Sig. Giuseppe Magalini nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, ha emesso il lodo arbitrale. Il Collegio all’unanimità, accertata la legittimità della decisione assunta dalla Corte di Giustizia Federale (C.U. n.033/CGF del 27/08/2012), ha accolto parzialmente l’istanza proposta dal Sig. Giuseppe Magalini, in considerazione della particolarità del caso ed ha applicato alla parte istante, (ai sensi degli artt. 1, comma 1, 7, comma 7, e 19, lett. f), del CGS) la sanzione di 15 mesi di squalifica, dedotto il periodo già scontato. Nel lodo vengono poi definite le modalità di ripartizione delle spese: a carico del Sig. Giuseppe Magalini per due terzi e della Federazione Italiana Gioco Calcio per il restante terzo il pagamento delle spese per assistenza difensiva, con la stessa ripartizione è stato definito il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale mentre sono a carico del Sig. Giuseppe Magalini il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport;

L'istanza aveva per oggetto il provvedimento con cui la Commissione di Appello Federale ha confermato la sanzione dell’inibizione a 3 anni e 3 mesi inflitta al ricorrente in primo grado dalla Commissione Disciplinare Nazionale per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alla gara Ancona/Mantova del 30 maggio 2010 (rif. C.U. 33 del 27 agosto 2012).