TNAS: Lodo arbitrale Lovisetto /FIGC, respinta l’istanza
Il Collegio Arbitrale (Prof. Avv. Maurizio Benincasa, Presidente; Prof. Avv. Maurizio Cinelli e Avv. Marcello de Luca Tamajo), della controversia tra il Sig. Ezio Lovisetto e la Federazione Italiana Giuoco Calcio, ha depositato il lodo arbitrale. Il Collegio ha respinto l’istanza di arbitrato del ricorrente ed ha posto a carico del Signor Lovisetto le spese di lite (1.000,00 euro), di funzionamento del Collegio arbitrale (3.000,00 euro) e il pagamento dei diritti amministrativi per il TNAS.
L’istanza riguardava l’impugnazione della decisione della Commissione Disciplinare Territoriale, presso il Comitato Regionale Lazio della FIGC, pubblicata nel C.U. n. 101/LND del 6 dicembre 2012, con cui veniva respinto il reclamo avanzato dal Terracina Calcio e dal Sig. Ezio Lovisetto e veniva confermata l’impugnata decisione adottata dal Giudice Sportivo (C.U. 65/LND del 26 ottobre 2012), con cui era stata inflitta a carico del dirigente Ezio Lovisetto l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 30 giugno 2014 per i fatti occorsi al termine della gara Albalonga – Terracina, del 24 ottobre 2012, valida per la Coppa Italia di Eccellenza laziale.