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TNAS: Lodo arbitrale Iacopino /FIGC, squalifica ridotta ad un anno

3-TNASIl Collegio arbitrale (Cons. Ermanno Granelli, Presidente; Prof. Avv. Maurizio Benincasa e Prof. Avv. Massimo Zaccheo) della controversia tra il Sig. Vincenzo Iacopino, nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, nel corso dellaseconda udienza, che si è svolta oggi presso la sede del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, ha informato preliminarmente le parti di aver rigettato le istanze istruttorie, ritenendo il quadro istruttorio sufficientemente delineato. Il Collegio arbitrale ha, quindi, invitato le parti alla discussione sul merito e, dopo averle sentite, ha emesso il seguente dispositivo del lodo arbitrale:

 

“Il Collegio, all’unanimità, disattesa ogni diversa domanda, istanza e/o eccezione, definitivamente pronunziando, così provvede:

1) in riforma del provvedimento impugnato ed in parziale accoglimento dell’istanza arbitrale proposta dal Sig. Vincenzo Iacopino, applica a quest’ultimo la sanzione della

squalifica di un anno;

2) pone a carico del Sig. Iacopino le spese di giudizio, che liquida come in motivazione;

3) fermo il vincolo di solidarietà, pone a carico del Sig. Iacopino le spese di funzionamento del Collegio Arbitrale così come liquidate nella parte motiva;

4) fermo il vincolo di solidarietà pone a carico del Sig. Iacopino il pagamento dei diritti amministrativi;

5) dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti.”

 

L'istanza riguardava il provvedimento con cui la Commissione di Appello Federale aveva confermato la sanzione dell’inibizione di 3 anni e 6 mesi inflitta al ricorrente in primo grado dalla Commissione Disciplinare Nazionale per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, con l’aggravante del comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva (rif. C.U. 26 del 13 agosto 2012).