TNAS: L'Albinoleffe Srl, Daniele Vantaggiato e Riccardo Fissore presentano istanza contro la FIGC
Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport ha ricevuto le seguenti istanze di arbitrato:
- da parte di Riccardo Fissore nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio. L'istanza ha a oggetto il provvedimento con il quale la Commissione di Appello Federale ha confermato la sanzione della squalifica per tre anni e nove mesi inflitta al ricorrente in primo grado dalla Commissione Disciplinare Nazionale per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alla gara Empoli-Mantova del 23 marzo 2010, nonché dell’art. 7, comma 7 del CGS in relazione alle gare Grosseto-Mantova del 15 marzo 2010, Brescia-Mantova del 2 aprile 2010 e Cittadella-Mantova del 24 aprile 2010 (rif. C.U. 033 del 27.08.2012);
- da parte di Daniele Vantaggiato nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio. L'istanza ha a oggetto il provvedimento con il quale la Commissione di Appello Federale ha confermato la sanzione della squalifica per tre anni, comminata in primo grado dalla Commissione Disciplinare Nazionale per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alla gara Rimini-Albinoleffe del 20 dicembre 2008 (rif. C.U. 033 del 27.08.2012);
- da parte della U.C. Albinoleffe Srl nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio. L'istanza ha a oggetto il provvedimento con il quale la Commissione di Appello Federale ha solo parzialmente accolto il ricorso proposto dalla società avverso il pronunciamento di primo grado, con cui la Commissione Disciplinare Nazionale- a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva - aveva sanzionato la società con quindici punti – ridotti in secondo grado a nove punti - di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato 2012 / 2013 (LegaPRO, Prima Divisione) (rif. C.U. 033 del 27.08.2012).