TNAS: Istanze arbitrali della Asystel Novara /FIPAV; Claudio Garzelli /FIGC
Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport ha ricevuto le seguenti istante di arbitrato:
- da parte della società Asystel Volley SpA di Novara nei confronti della Federazione Italiana Pallavolo, della Segreteria Generale FIPAV “nonché (ove occorra) nei confronti dell’Ufficio Tesseramento della FIPAV, della Lega Pallavolo Serie A Femminile e della società Liu Jo Volley Modena” per l’annullamento della determinazione del Segretario Generale della FIPAV del 13 dicembre 2011 con la quale lo stesso Segretario Generale FIPAV, rispondendo a un’istanza inviata all’Ufficio Tesseramento della FIPAV in data 2 dicembre 2011 dall’Avv. Massimo Della Rosa a nome e per conto della società Asystel Volley SpA di Novara e relativa al tesseramento di tre atlete e, in particolare, delle atlete Stefana Veljcovic, Sanja Malagursky e Maria Nomikou, ha statuito in ordine al tesseramento di tali atlete, nel senso di: a) assumere l’impossibilità dell’Ufficio Tesseramento di omologare il tesseramento delle atlete Malagursky e Nomikou (attestando, inoltre, erroneamente che la Guida Pratica non sarebbe stata modificata dopo la sua approvazione; b) attestare il fatto che la FIPAV non avrebbe mai autorizzato alcun trasferimento di tali atlete;
- da parte della società Asystel Volley SpA di Novara nei confronti della Federazione Italiana Pallavolo “nonché (ove occorra) nei confronti della Corte Federale della FIPAV, della Commissione di Appello Federale della FIPAV, del Giudice Unico Federale della FIPAV, della Segreteria Generale della FIPAV, dell’Ufficio Tesseramento della FIPAV, della Lega Pallavolo Serie A Femminile e della società Liu Jo Volley Modena” per l’annullamento e/o riforma di tutti i provvedimenti assunti dagli Organismi della FIPAV (nell’ordine Arbitri di Gara, CAF e Corte Federale), con i quali la società ricorrente – per essersi asseritamente presentata in formazione incompleta alla gara, nella prima giornata di campionato 2011-2012 (Asystel Novara – Liu Jo Volley Modena), ovvero con sole cinque atlete, secondo quanto indicato dagli organismi federali – è stata condannata: 1) alla perdita della gara con il risultato di 0-3; 2) alla sanzione disciplinare della penalizzazione di n. 3 punti in classifica; 3) al pagamento della sanzione pecuniaria di € 8.000; nonché per l’annullamento e/o la riforma: 1) di tutte le norme federali della FIPAV e, in particolare, della Guida Pratica della FIPAV nella parte in cui la stessa individua, all’interno della categoria over 19 – under 22, oltre alle nate negli anni 1990-1991-1992, anche le nate nell’anno 1993 e nella parte in cui ha previsto, per la stagione 2010-2011, la possibilità di tesserare una sola atleta straniera over 19 – under 22; 2) di tutte le norme federali della FIPAV e, in particolare, dell’art. 45, comma 2, del Regolamento di Affiliazione e Tesseramento della FIPAV che prevedono che il tesseramento delle atlete straniere acquista efficacia dal momento dell’omologazione dello stesso, anziché dal momento della presentazione della richiesta di tesseramento, come avviene per il tesseramento delle atlete italiane (ai sensi dell’art. 25 del Regolamento medesimo); 3) di tutte le norme federali della FIPAV che impongono un minimo di sei giocatori come numero minimo di giocatori in in campo per la disputa di una gara e, in particolare (a titolo indicativo e non esaustivo), dell’art. 7.3.1 delle Regole di Gioco della FIPAV, ai sensi del quale “in gioco ci devono essere sempre sei giocatori per squadra”; 4) di tutte le norme federali della FIPAV che dispongono delle sanzioni disciplinari (perdita della gara, penalizzazione in classifica e sanzione pecuniaria, nonché esclusione dal campionato e retrocessione alle categorie inferiori in caso di recidiva) per le società che si presentino ad una gara con un numero di giocatori inferiore a sei unità e, in particolare, (a titolo indicativo e non esaustivo): a) dell’art. 6.4.3 delle Regole di Gioco della FIPAV, laddove lo stesso – equiparando la situazione della “squadra incompleta” a quella della squadra che “rifiuta” di giocare (6.4.1) o che “non si presenta in tempo” sul campo (6.4.2) – dispone l’irrogazione di una sanzione tecnico-disciplinare (perdita della gara) a carico della “squadra dichiarata incompleta” esattamente identica a quella disposta per i casi (ben più gravi) di “rifiuto” o di “ritardo”; b) dell’art. 23 del Regolamento Gare della FIPAV, laddove lo stesso – equiparando la posizione della squadra presentatesi al campo con una composizione numerica inferiore a sei giocatori alla gara alla posizione della società “assente” o “rinunciataria” (comma 6) – prevede, anche per tale ipotesi (squadra presentatasi con un numero inferiore a sei giocatori), l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 13 del Regolamento Gare della FIPAV, che dispone, per tali situazioni (assenza, rinuncia e squadra incompleta), l’irrogazione di sanzioni disciplinari quali la perdita della gara, della penalizzazione di tre punti e l’ammenda a carico della “squadra dichiarata incompleta” in maniera esattamente identica a quella disposta per i casi (ben più gravi) di “assenza” o di “rinuncia”; c) dell’art. 13 del Regolamento Gare della FIPAV laddove lo stesso – equiparando la posizione della squadra presentatasi al campo con una composizione numerica inferiore a sei giocatori alla posizione della società “assente” o “rinunciataria” alla gara (mediante il rinvio ad esso fatto dal comma 6 dell’art. 23) – prevede, anche per tale ipotesi (squadra presentatasi con un numero inferiore a sei giocatori), l’irrogazione di sanzioni disciplinari quali la perdita della gara, la penalizzazione di tre punti e l’ammenda a carico della “squadra dichiarata incompleta” in maniera esattamente identica a quella disposta per i casi (ben più gravi) di “assenza” o di “rinuncia”.
- da parte del Dott. Claudio Garzelli nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, avente a oggetto la decisione della Corte di giustizia federale di cui al C.U. n. 110/CGF del 16 dicembre 2011 con cui è stato respinto il ricorso proposto dal ricorrente avverso la sanzione dell’inibizione per n. 4 mesi inflittagli con la precedente decisione della Commissione Disciplinare Nazionale di cui al C.U. n. 39/CDN del 17 novembre 2011. Al ricorrente – Amministratore unico e legale rappresentante della A.S. Bari SpA – è stata contestata la mancata attestazione dell’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati e alle relative ritenute IRPEF;
Roma, 17 gennaio 2012