TNAS: Gaetano Fontana, Salvatore Fusco e l'AC Siena ricorrono contro la FIGC
Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport comunica di aver ricevuto le seguenti istanze di arbitrato:
- da parte del Sig. Gaetano Fontana nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, avente a oggetto il provvedimento della Corte di Giustizia Federale (pubblicato, nel solo dispositivo, nel C.U. n. 205/CGF del 13 febbraio 2014 e nelle motivazioni nel C.U. 256/CGF del 4 aprile 2014, erroneamente datato 4 marzo 2014) con il quale è stato respinto il gravame presentato dal ricorrente avverso il provvedimento emesso in primo grado dalla Commissione Disciplinare Nazionale e, per l’effetto, confermata la squalifica per tre anni e sei mesi ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. f, del Codice di Giustizia Sportiva, per l’asserita violazione dell’art. 7, commi 1, 2, 4 e 6 del CGS. Al ricorrente fu contestata una condotta capace di alterare il regolare svolgimento della gara Salernitana – Nocerina del 10 novembre 2013;
- da parte del Sig. Salvatore Fusco nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, avente a oggetto il provvedimento della Corte di Giustizia Federale (pubblicato, nel solo dispositivo, nel C.U. n. 205/CGF del 13 febbraio 2014 e nelle motivazioni nel C.U. 256/CGF del 4 aprile 2014, erroneamente datato 4 marzo 2014) con il quale è stato respinto il gravame presentato dal ricorrente avverso il provvedimento emesso in primo grado dalla Commissione Disciplinare Nazionale e, per l’effetto, confermata la squalifica per tre anni e sei mesi ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. f, del Codice di Giustizia Sportiva, per l’asserita violazione dell’art. 7, commi 1, 2, 4 e 6 del CGS. Al ricorrente fu contestata una condotta capace di alterare il regolare svolgimento della gara Salernitana – Nocerina del 10 novembre 2013;
- da parte della A.C. Siena SpA nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, avente a oggetto il provvedimento della Corte di Giustizia Federale (pubblicato nel C.U. n. 252/CGF del 2 aprile 2014) con il quale è stato respinto il gravame presentato dalla ricorrente avverso il provvedimento della Commissione Disciplinare Nazionale e, per l’effetto, è stata confermata la sanzione della penalizzazione di 2 punti in classifica - a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante p.t. - da scontarsi nella corrente stagione sportiva. La società, difatti, unitamente alla D.ssa Valentina Mezzaroma, era oggetto di un doppio deferimento da parte del Procuratore Federale dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale “…per non aver provveduto al pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi agli emolumenti delle mensilità di maggio e giugno 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale…”.