TNAS: Comunicazioni sulla controversia A.S.D. G.S. CRAL Comune di Roma / FITET
Il Presidente del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, in merito alla controversia A.S.D. G.S. CRAL Comune di Roma / FITET:
VISTA l’istanza presentata dal ricorrente, contenuta nella domanda di arbitrato, con la quale l’Associazione Sportiva Dilettantistica G.S. CRAL Comune di Roma richiedeva, con richiamo all’art. 25, comma 4, del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (“Codice”), la riduzione del termine di pronuncia del lodo e del tempo a disposizione della parte intimata per lo svolgimento della propria attività difensiva; RAVVISATA la sussistenza di ragioni d’urgenza alla definizione della controversia; HA ACCOLTO l’istanza ex art. 25, comma 4, del Codice e, per l’effetto:
- 1.ha ridotto a un terzo il termine di pronuncia del lodo;
- 2.ha ridotto a un terzo il termine a disposizione della Federazione Italiana Tennis Tavolo per il deposito di quanto previsto dall’art. 12 del Codice, fissando termine fino al 17 settembre 2012 per l’adempimento.