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TNAS: Sentenze calcioscommesse, respinte le istanze cautelari di Lecce e Nocerina. Decisioni rimandate ai Collegi Arbitrali

 3-TNASIl Presidente del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, Alberto De Roberto, in merito alla controversia P. Semeraro e U.S. Lecce SpA / FIGC e altre, con proprio provvedimento assunto in data odierna:
VISTO il proprio provvedimento assunto in data 27 agosto 2012; preso atto del deposito, da parte dei ricorrenti, di “Deposito documentale e brevi note integrative relative al provvedimento cautelare richiesto”; rilevato che, con decisione della Corte di Giustizia Federale è stata confermata la sanzione dell’inibizione per cinque anni ed esclusione della società dal campionato di Serie B, irrogata dalla Commissione Disciplinare Nazionale in data 10 agosto 2012; rilevata l’impossibilità – per la complessità in punto di fatto delle vicende oggetto di contestazione – di riscontrare la presenza del fumus, prescritta anche per la misura cautelare di urgenza; rilevato che la pronuncia sanzionatoria è già in corso di esecuzione essendo stata consentita la discesa in campo della società sportiva Vicenza Calcio SpA, subentrata alla U.S. Lecce SpA; ha respinto l’istanza cautelare proposta con salvezza, ovviamente, della competenza a pronunciare sulla misura cautelare del Collegio arbitrale, giudice naturale della controversia proposta.

Il Presidente del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, Alberto De Roberto, in merito alla controversia A.S.G. Nocerina Srl / U.S. Grosseto F.C. Srl e altre, visto il proprio provvedimento assunto in data 24 agosto 2012; preso atto del deposito, da parte della società ricorrente, di una “Istanza ex art. 23 Codice TNAS con deposito documentale”; preso, altresì, atto di quanto depositato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio e dalla U.S. Grosseto F.C. Srl; rilevato che la Commissione Disciplinare Nazionale, con pronuncia del 12 agosto 2012, ha inflitto al Sig. Piero Camilli, Presidente della U.S. Grosseto F.C. Srl, la sanzione dell’inibizione per cinque anni e la esclusione della società U.S. Grosseto F.C. Srl dal campionato di Serie B per la stagione sportiva 2012 / 2013; che la detta decisione è stata annullata il 27 agosto 2012 dalla Corte di Giustizia Federale; che l’istante chiede al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i provvedimenti di urgenza di cui all’art. 23 del Codice; considerato che l’articolata decisione di appello, pubblicata successivamente alla proposizione del ricorso e della richiesta di misura di urgenza, non risulta, allo stato, contestata nelle specifiche argomentazioni di fatto e di diritto poste a base della sua motivazione; che, in questa situazione, non si lascia ravvisare il fumus richiesto per la concessione della misura cautelare, anche in questa fase preliminare del contenzioso; rilevato, comunque, che della sentenza di secondo grado è stata già avviata l’esecuzione con la discesa in campo del Grosseto nella prima partita del campionato disputata lo scorso 25 agosto; ha respinto l’istanza cautelare proposta con salvezza, ovviamente, della competenza a pronunciare sulla misura cautelare del Collegio arbitrale, giudice naturale della controversia proposta.