TNAS: Pallavolo Pineto Dilettantistica Srl e Benigno D’Orazio/FIPAV, fissato per il 26 gennaio il termine per la presentazione di una memoria da parte della Federazione. Ordinanza relativa al caso A.S.G. Nocerina Srl/FIGC
Il Collegio arbitrale del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, composto dal Prof. Avv. Maurizio Benincasa; Presidente, Avv. Guido Cecinelli e Avv. Aurelio Vessichelli, Arbitri, in relazione alla controversia Pallavolo Pineto Dilettantistica Srl e Avv. Benigno D’Orazio/Federazione Italiana Pallavolo, esaminata l'istanza della Pallavolo Pineto Dilettantistica, ha assegnato termine fino al 26 gennaio 2012 alla FIPAV per il deposito di una memoria istruttoria in replica, disponendone l'invio alle parti istanti e al TNAS.
L’Arbitro unico del TNAS (Avv. Marcello de Luca Tamajo), in merito alla controversia A.S.G. Nocerina Srl / FIGC - 560 ha annullato l'udienza fissata per il 26 gennaio 2012 e inoltre: 2. fissa alla parte istante il termine di trenta giorni, decorrente dal deposito della motivazione da parte del competente Organo federale, per il deposito di motivi aggiunti sulla motivazione della decisione impugnata, unitamente alla motivazione stessa; 3. fissa alla parte intimata il termine di venti giorni, decorrente dal deposito dei motivi aggiunti di parte istante, per il deposito di memoria di replica a tali motivi; 4. dispone che le memorie delle parti dovranno essere, entro i termini fissati, scambiate direttamente tra le parti, anche a mezzo fax ovvero posta elettronica, e inviate, anche a mezzo fax ovvero posta elettronica, alla Segreteria del Tribunale; 5. in considerazione di quanto sopra, chiede che le parti vogliano concedere la proroga del termine di pronuncia del lodo fino alla data del 31 maggio 2012; 6. si riserva di comunicare la data in cui sarà fissata l’udienza per il tentativo di conciliazione e la discussione; 7. si riserva, altresì, ogni altro provvedimento.
L’Arbitro unico del TNAS (Avv. Marcello de Luca Tamajo), in merito alla controversia A.S.G. Nocerina Srl / FIGC - 560 ha annullato l'udienza fissata per il 26 gennaio 2012 e inoltre: 2. fissa alla parte istante il termine di trenta giorni, decorrente dal deposito della motivazione da parte del competente Organo federale, per il deposito di motivi aggiunti sulla motivazione della decisione impugnata, unitamente alla motivazione stessa; 3. fissa alla parte intimata il termine di venti giorni, decorrente dal deposito dei motivi aggiunti di parte istante, per il deposito di memoria di replica a tali motivi; 4. dispone che le memorie delle parti dovranno essere, entro i termini fissati, scambiate direttamente tra le parti, anche a mezzo fax ovvero posta elettronica, e inviate, anche a mezzo fax ovvero posta elettronica, alla Segreteria del Tribunale; 5. in considerazione di quanto sopra, chiede che le parti vogliano concedere la proroga del termine di pronuncia del lodo fino alla data del 31 maggio 2012; 6. si riserva di comunicare la data in cui sarà fissata l’udienza per il tentativo di conciliazione e la discussione; 7. si riserva, altresì, ogni altro provvedimento.