TNAS: La decisione relativa alla controverisa Giuseppe Spatola/FIGC
L'Arbitro Unico del TNAS, Avv. Dario Buzzelli, in relazione alla controversia Giuseppe Spatola/FIGC, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, in parziale accoglimento delle domande proposte da Giuseppe Spatola, ed in riforma della impugnata decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, infligge a Giuseppe Spatola la sanzione della inibizione per un anno e sei mesi.
L'istanza aveva a oggetto il provvedimento della Commissione Disciplinare Nazionale con cui veniva accolto solo parzialmente il ricorso proposto dallo stesso Spatola avverso l’inibizione per 5 anni nflittagli dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Campania in esito al deferimento del Procuratore Federale per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 21, comma 2 e 3, delle NOIF, con conseguente riduzione della sanzione medesima a 3 anni. Il deferimento è stato determinato in quanto Spatola ha svolto le funzioni gestionali nell’ambito societario nel biennio antecedente al fallimento della società F.C. Sporting Benevento Srl, determinando con il proprio comportamento la cattiva gestione della società.
L'istanza aveva a oggetto il provvedimento della Commissione Disciplinare Nazionale con cui veniva accolto solo parzialmente il ricorso proposto dallo stesso Spatola avverso l’inibizione per 5 anni nflittagli dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Campania in esito al deferimento del Procuratore Federale per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 21, comma 2 e 3, delle NOIF, con conseguente riduzione della sanzione medesima a 3 anni. Il deferimento è stato determinato in quanto Spatola ha svolto le funzioni gestionali nell’ambito societario nel biennio antecedente al fallimento della società F.C. Sporting Benevento Srl, determinando con il proprio comportamento la cattiva gestione della società.