TNAS: Inammissibile l’istanza di arbitrato Parretti /FIGC
Il Collegio arbitrale composto dal Prof. Avv. Maurizio Benincasa, Presidente; Avv. Gabriella Palmieri e Avv. Aurelio Vessichelli, membri, ha emesso il lodo arbitrale in riferimento alla controversia Prof. Giorgio Parretti / Federazione Italiana Giuoco Calcio, avente a oggetto la sanzione dell’ammenda di € 10.000, inflitta al ricorrente dalla Commissione Disciplinare a seguito del deferimento della Procura Federale per avere l’agente operato nell’interesse di un calciatore in assenza della necessaria procura scritta, contravvenendo alle norme del Regolamento degli Agenti che non consentono procure verbali.
Questo il testo del dispositivo:
“Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
1. dichiara inammissibile l’istanza di arbitrato;
2. condanna il prof. Giorgio Parretti al pagamento delle spese per assistenza difensiva sostenute dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio che liquida in € 500,00 oltre spese generali, IVA e CPA;
3. pone a carico del prof. Giorgio Parretti e fermo il vincolo di solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio arbitrale, che liquida in € 2.000,00 oltre spese e accessori;
4. pone a carico del prof. Giorgio Parretti il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport;
5. dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti.”