TNAS: A. Pisano/FIGC - AIA, accolta l'istanza cautelare
Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, in merito alla controversia A. Pisano/FIGC-AIA, comunica che il Presidente, con proprio provvedimento:
rilevata la indisponibilità di elementi che consentano di esprimere valutazioni in ordine al fumus del provvedimento impugnato in mancanza della motivazione, non ancora depositata, della citata decisione; che è, allo stato, incontestabile il danno grave e irreparabile provocato dalla sanzione disposta in quanto la sospensione dall’attività arbitrale, impedendo al ricorrente l’acquisizione di punteggi, preclude progressioni di carriera ed espone al rischio la stessa permanenza dell’interessato nell’attuale categoria di appartenenza;
ha accolto l’istanza cautelare presentata ai sensi dell’art. 23, comma 2, del Codice e sospeso gli effetti del provvedimento sanzionatorio inflitto al ricorrente. Ai sensi dell’art. 23, comma 2, del Codice TNAS il decreto è efficace fino alla pronuncia dell’organo arbitrale, giudice naturale della controversia anche con riguardo ai profili cautelari.
rilevata la indisponibilità di elementi che consentano di esprimere valutazioni in ordine al fumus del provvedimento impugnato in mancanza della motivazione, non ancora depositata, della citata decisione; che è, allo stato, incontestabile il danno grave e irreparabile provocato dalla sanzione disposta in quanto la sospensione dall’attività arbitrale, impedendo al ricorrente l’acquisizione di punteggi, preclude progressioni di carriera ed espone al rischio la stessa permanenza dell’interessato nell’attuale categoria di appartenenza;
ha accolto l’istanza cautelare presentata ai sensi dell’art. 23, comma 2, del Codice e sospeso gli effetti del provvedimento sanzionatorio inflitto al ricorrente. Ai sensi dell’art. 23, comma 2, del Codice TNAS il decreto è efficace fino alla pronuncia dell’organo arbitrale, giudice naturale della controversia anche con riguardo ai profili cautelari.