Istanza arbitrale Pro Piacenza 1919/FIGC
Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport ha ricevuto istanza di arbitrato dalla società A.S.D. Pro Piacenza 1919 nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio. L’istanza ha per oggetto la decisione, resa nel solo dispositivo, della Corte di Giustizia Federale, pubblicata con C.U. n. 333/CGF del 19 giugno 2014, con cui è stata irrogata alla società, oltre all’ammenda di € 3.000, la penalizzazione di 8 punti da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2014/2015, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS.
La società deve rispondere delle violazioni del Sig. Paolo Porcari, segretario con delega di rappresentanza, e del Sig. calciatore Luca Santi. Al Sig. Porcari è stata contestata la violazione di cui agli art. 1, comma 1, e 22, comma 6 e comma 8, del CGS, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto, nella stagione sportiva 2013/2014, la distinta di n. 34 gare disputate dalla società in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati partecipavano alle partite sotto la responsabilità delle società di appartenenza malgrado il giocatore Luca Santi non ne avesse titolo in quanto squalificato; al Sig. Santi è stata contestata la violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 22, comma 6 e comma 8, del CGS, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver partecipato, nella stagione sportiva 2013/2014, a n. 34 gare, malgrado fosse squalificato a seguito della decisione del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale (C.U. n. 161 del 16 maggio 2013). La società ha richiesto al Presidente del TNAS l’abbreviazione dei termini ex art. 25, comma 4, del Codice TNAS.