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Il Novara Calcio ricorre contro la FIGC

Il Collegio di Garanzia, in funzione di Alta Corte, ha ricevuto un ricorso da parte della società Novara Calcio s.p.a. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), ex art. 21 del Codice dell’Alta Corte, avverso la delibera del Consiglio Federale del 1 agosto 2014, che ha dichiarato inammissibile ed improcedibile la domanda di ripescaggio al Campionato di Serie B 2014/2015 formulata dalla società Novara Calcio S.p.a., dando atto che comunque ricorre per la società in questione la condizione preclusiva prevista dal C.U. n. 171/A del 27 maggio 2014, avendo scontato nella stagione 2012/2013 sanzioni per illeciti sportivi, nonché di ogni ulteriore atto, presupposto o conseguente ad esso connesso.

La società ricorrente chiede: in via cautelare, la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, sussistendo il presupposto del pregiudizio grave ed irreparabile previsto dal Codice dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva;

in via pregiudiziale, di disporre la sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio del procedimento n. 247, ai sensi dell’art. 295 c.p.c. o, in subordine, in caso di adesione della FIGC, ai sensi dell’art. 296 c.p.c.;

in via principale, di annullare e/o riformare la suddetta delibera del Consiglio Federale e, per l’effetto, di accogliere la domanda di ripescaggio avanzata da Novara Calcio S.p.A. o comunque disporre l’integrazione dell’organico per il Campionato Serie B 2014/2015, mediante sostituzione per scorrimento di classifica a favore della società ricorrente.