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Comunicazione sul Collegio di Garanzia

In riferimento a quanto disposto nell’ambito dell’articolo 65, comma 2, Codice della Giustizia Sportiva, approvato in via definitiva dal Consiglio Nazionale del CONI il 15 luglio, con la presente si comunica che le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale e per le quali il termine per l’istanza di arbitrato davanti al TNAS o di ricorso all’Alta Corte di Giustizia, scade in data successiva al 30 giugno 2014 sono devolute al Collegio di Garanzia dello Sport, che decide in funzione rispettivamente di Collegio Arbitrale o di Alta Corte, secondo le rispettive disposizioni previgenti, in quanto applicabili.

Le modalità di composizione dei collegi è stabilita con il regolamento di cui al comma 8 dell’articolo 12 bis Statuto del CONI. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai procedimenti speciali di cui all’art. 54, comma 3, del Codice, ivi compresi quelli di cui ai Regolamenti per la risoluzione delle controversie relative all’applicazione del Manuale per l’ottenimento della licenza Uefa e all’iscrizione e all’ammissione ai campionati.

In tali casi il Collegio di Garanzia decide in funzione di Alta Corte. Per le controversie relative all’iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico e di iscrizione delle società professionistiche ai campionati nazionali di pallacanestro il Collegio di Garanzia decide in funzione di Alta Corte, secondo la procedura speciale di cui all’art.21 del previgente Codice dell’Alta Corte.