ALTA CORTE: Inammissibili i ricorsi di Greta Cicolari contro la FIPAV e di Vittorio Frangilli contro la FITARCO
L'Alta Corte comunica di aver dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Vittorio Frangilli contro la FITARCO per l'annullamento della decisione assunta dalla commissione unica di appello federale che ha comminato al ricorrente la sanzione della sospensione di anni uno da ogni attività sportiva, sociale e federale.
Ha altresì dichiarato inammissibile, trattandosi di diritti disponibili, il ricorso proposto dall’atleta Greta Cicolari contro la Federazione Italiana Pallavolo per l’annullamento della decisione della Corte Federale FIPAV, che aveva confermato la sanzione della sospensione da ogni attività federale per sei mesi a carico della ricorrente.
In riferimento al ricorso presentato dalla società C.S. Frassati Ranica contro la FIGC e la A.C.D. Almè avverso la delibera della Commissione Disciplinare Territoriale resa in data 27.02.2014, con la quale è stato respinto il reclamo proposto dalla società ricorrente avverso il C.U. 40/CRL del 13/02/2014, con cui è stata inflitta alla società medesima la sanzione della perdita della gara Frassati Ranica/Almè del 9.2.2014, con il punteggio di 0-3, a causa di un guasto all’impianto di illuminazione verificatosi nel corso della suddetta gara: valutata la notevole rilevanza della questione per l’ordinamento sportivo nazionale, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del proprio Codice, rilevato che la questione pertiene alla determinazione di un principio di diritto in materia di uso o di custodia dello stadio da parte di una società ospitata, ha disposto la notifica del ricorso, a carico della parte istante, nei confronti dei controinteressati relativamente all’esito finale del campionato entro 5 giorni dalla comunicazione, avvenuta in data odierna, del dispositivo.