ALTA CORTE DI GIUSTIZIA: Ricorso Torconca Cattolica contro ASD Meldola, FIGC, LND
L’Alta Corte di Giustizia Sportiva ha ricevuto oggi un ricorso dell’ACD Torconca Cattolica contro l’ASD Meldola, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Lega Nazionale Dilettanti, il C.R. Emilia Romagna della Lega Nazionale Dilettanti. Nel ricorso si chiede l’annullamento della decisione della Corte di Giustizia Federale FIGC – sez. III giudicante – assunta con C.U. n. 241/CGF del 12/04/2013, pubblicata nelle sue motivazioni con C.U. n. 273/CGF del 12.4.2013 (con la quale la CGF ha dichiarato ammissibile il ricorso per revocazione proposto dall’odierna ricorrente, ex art. 39 del Codice di Giustizia Sportiva , ma lo ha respinto nel merito), nonché della decisione della CGF . sez. III giudicante – assunta con C.U. 274/CGF del 17 maggio 2013, allo stato pubblicata nel suo solo dispositivo (col la quale decisione la C.G.F. ha dichiarato inammissibile il ricorso per revisione proposto dall’odierna ricorrente).
La società ricorrente, nel ricorso per revocazione proposto alla CGF, lamentava che la Commissione Disciplinare Territoriale presso il C.R. Emilia Romagna della L.N.D., in accoglimento del ricorso proposto dalla ASD Meldola, nell’annullare la decisione del Giudice Sportivo C.R. Emilia Romagna (che aveva inflitto alla ASD Meldola la sconfitta a tavolino col risultato di 0-3 in ordine alla gara Torconca-Meldola del 23.12.2012, per irregolare utilizzo di un calciatore) e nel ripristinare il risultato conseguito sul campo (Torconca 0-Meldola 5), sarebbe incorsa in una falsa percezione in ordine alla notifica del reclamo, proposto dalla ACD Torconca contro la omologazione del risultato della gara Torconca – Meldola del 23.12.2012.
Del ricorso per revisione, che verte in ordine alla medesima questione, non sono ancora note le motivazioni della decisione della CGf.
Nel merito, la ricorrente chiede di annullare le suddette decisioni della Corte Federale FIGC e, per l’effetto, applicare la sanzione sportiva nei confronti della ASD Meldola della perdita della gara con il punteggio di 0-3 a favore della ACD Torconca Cattolica.
Il ricorso è, altresì, corredato di istanza di abbreviazione dei termini alla metà, ex art. 12, comma 1, del Codice dell’Alta Corte.