ALTA CORTE DI GIUSTIZIA: Respinto il ricorso del Napoli sui diritti TV
L'Alta Corte di Giustizia Sportiva ha tenuto oggi la sessione di udienze assumendo le seguenti determinazioni:
- ha respinto il ricorso presentato dalla società Calcio Napoli s.p.a. nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Professionisti Serie A e di tutte le altre squadre di serie A per la sospensione dell'esecuzione e, quindi, l'annullamento del C.U. n. 196/CGF del 22.3.2012, nonché delle delibere di cui ai punti 6 e 7 dell'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria della Lega Nazionale Professionisti Serie A del 7 novembre 2011 in materia di diritti tv;
- ha respinto il ricorso presentato dalla società U.S. Agropoli contro la FIGC, la LND e il Comitato Regionale Campania LND-FIGC avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Campania della FIGC, n. 107, inerente al ricorso in appello della ricorrente avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale sulla gara Città di Pompei/Agropoli del 12.11.2011 che aveva comminato un punto di penalizzazione in classifica a carico della società ricorrente;
- ha rinviato al prossimo 5 luglio 2012, alle ore 9.30, l'udienza di discussione del ricorso proposto dalla società Barletta Calcio s.r.l. contro la FIGC e la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro) avverso il provvedimento pubblicato sul 206/DIV dell'8.5.2012 con il quale il Presidente della Lega ha dichiarato la società Spezia vincitrice del Campionato ed ha escluso dalla disputa dei play-off del Campionato di Prima divisione, Girone "B", a fronte della presentazione, nella giornata di ieri, dell'atto di motivi aggiunti al ricorso da parte della difesa della società ricorrente ed a fronte della conseguente necessità di integrare il contraddittorio;
- ha rinviato a data da destinarsi l'udienza afferente al ricorso presentato dalla FITETREC-ANTE contro la FISE per l'adempimento dell'obbligo di conformarsi alla decisione dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva n. 32/2011.
- ha respinto il ricorso presentato dalla società Calcio Napoli s.p.a. nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Professionisti Serie A e di tutte le altre squadre di serie A per la sospensione dell'esecuzione e, quindi, l'annullamento del C.U. n. 196/CGF del 22.3.2012, nonché delle delibere di cui ai punti 6 e 7 dell'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria della Lega Nazionale Professionisti Serie A del 7 novembre 2011 in materia di diritti tv;
- ha respinto il ricorso presentato dalla società U.S. Agropoli contro la FIGC, la LND e il Comitato Regionale Campania LND-FIGC avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Campania della FIGC, n. 107, inerente al ricorso in appello della ricorrente avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale sulla gara Città di Pompei/Agropoli del 12.11.2011 che aveva comminato un punto di penalizzazione in classifica a carico della società ricorrente;
- ha rinviato al prossimo 5 luglio 2012, alle ore 9.30, l'udienza di discussione del ricorso proposto dalla società Barletta Calcio s.r.l. contro la FIGC e la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro) avverso il provvedimento pubblicato sul 206/DIV dell'8.5.2012 con il quale il Presidente della Lega ha dichiarato la società Spezia vincitrice del Campionato ed ha escluso dalla disputa dei play-off del Campionato di Prima divisione, Girone "B", a fronte della presentazione, nella giornata di ieri, dell'atto di motivi aggiunti al ricorso da parte della difesa della società ricorrente ed a fronte della conseguente necessità di integrare il contraddittorio;
- ha rinviato a data da destinarsi l'udienza afferente al ricorso presentato dalla FITETREC-ANTE contro la FISE per l'adempimento dell'obbligo di conformarsi alla decisione dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva n. 32/2011.