ALTA CORTE DI GIUSTIZIA: Respinti i ricorsi; Fussball Sudtirol, Albinoleffe,Savona
L’Alta Corte ha assunto oggi le seguenti determinazioni:
RESPINGE il ricorso presentato in data 17 gennaio 2014 da parte della società Fussball Club Sudtirol srl contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la società UC Albinoleffe per l’annullamento della decisione della Corte di Giustizia Federale FIGC, II^ sez., di cui al C.U. n. 142/CGF, pubblicata il 19 dicembre 2013, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla stessa società FC Sudtirol in merito alla gara Albinoleffe/Sudtirol dell’8 settembre 2013.
La società ricorrente chiedeva all’Alta Corte di comminare alla società UC Albinoleffe la sanzione sportiva della perdita della gara Albinoleffe/Sudtirol dell’8 settembre 2013 con il punteggio di 0-3 , con conseguente attribuzione in favore della società ricorrente di ulteriori tre punti in classifica, per aver schierato l’Albinoleffe in maniera irregolare il calciatore Simone Pontiggia.
RESPINGE il ricorso da parte della società U.C. Albinoleffe s.r.l. contro la società U.C. Cremonese S.p.A., la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Lega Italiana Calcio Professionistico per l’annullamento della decisione della Corte di Giustizia Federale FIGC, di cui al C.U. n. 142/CGF, pubblicata il 19 dicembre 2013, che ha respinto l’appello proposto dalla stessa U.C. Albinoleffe avverso la delibera del giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al C.U. 33/DIV del 24 settembre 2013, con cui, in accoglimento del ricorso proposto in primo grado dalla U.S. Cremonese S.p.A., veniva irrogata alla odierna istante la sanzione della perdita, con il punteggio di 0-3, della gara Albinoleffe/Cremonese del 13 settembre 2013, per presunta posizione irregolare del calciatore Simone Pontiggia schierato dalla società ospitante.
La società ricorrente chiedeva all’Alta Corte di annullare la suddetta decisione della Corte di Giustizia Federale FIGC e, per l’effetto, di ripristinare il risultato acquisito sul campo (2-2).
RESPINGE il ricorso presentato in data 23 gennaio u.s. dalla società Savona Fbc s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la società UC Albinoleffe per l’annullamento della decisione della Corte di Giustizia Federale FIGC, II^ sez., di cui al C.U. n. 142/CGF, pubblicata il 19 dicembre 2013, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla stessa società Savona Fbc s.r.l. in merito alla gara Savona/Albinoleffe del 1 settembre 2013.
La società ricorrente chiedeva all’Alta Corte di comminare alla società UC Albinoleffe la sanzione sportiva della perdita della gara Savona/Albinoleffe del 1 settembre 2013 con il punteggio di 0-3 , con conseguente attribuzione in favore della società ricorrente di ulteriori tre punti in classifica, per aver schierato l’Albinoleffe in maniera irregolare il calciatore Simone Pontiggia