NOTA A CASS., SS.UU. 2 FEBBRAIO 2022, N. 3101 IRRILEVANZA DELLA NATURA, PUBBLICISTICA O PRIVATISTICA, DELL’ATTIVITÀ FONDANTE IL RICORSO AL GIUDICE AMMINISTRATIVO NEL RIPARTO DI GIURISDIZIONE TRA GIUSTIZIA SPORTIVA E GIUSTIZIA STATALE, di Laura Santoro

Le SS.UU. della Cassazione, nella sentenza in commento, che chiude una complessa vicenda processuale avviata in sede di giustizia endofederale della Unione Italiana Tiro a Segno (UITS), proseguita innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, quindi portata alla cognizione della giustizia amministrativa in primo e in secondo grado prima di approdare alle Sezioni unite mediante regolamento di giurisdizione, affrontano la questione se una controversia in ambito elettorale, concernente nella specie il rinnovo delle cariche sociali di una sezione di Tiro a segno nazionale, rientri o meno tra le materie riservate alla cognizione del giudice sportivo, ai sensi dell’art. 2, co, 1, lett. a, della L. n. 280/2003. L’analisi della decisione, nel solco dei precedenti delle stesse SS.UU. e del Consiglio di Stato, alla luce delle pronunce della Corte costituzionale nn. 49/2001 e 160/2019, è occasione per puntualizzare come il criterio di riparto della giurisdizione tra la giustizia sportiva, ex art. 2, co. 1, e quella statale, ex art. 3, della L. n. 280/2003, non si fondi sulla valenza privatistica, nel primo caso, e pubblicistica, nel secondo caso, dell’attività regolamentata dalle norme federali applicabili nel caso concreto.

 

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