Decisione del GIUDICE SPORTIVO presso LA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE DELLA FIGC - C.U. N. 92/DCF del 13.12.2022 - GIURISDIZIONE SPORTIVA

Titolo/Oggetto

Decisione del GIUDICE SPORTIVO presso LA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE DELLA FIGC - C.U. N. 92/DCF del 13.12.2022

GIURISDIZIONE SPORTIVA 

Estremi provvedimento

Corte Sportiva D’Appello Nazionale Sez. III - decisione N. 115/CSA/2022-2023 REGISTRO PROCEDIMENTI N. 117/CSA/2022-2023 – Patrizio Leozappa (Presidente), Fabio Di Cagno (Vice Presidente), Andrea Galli (Componente relatore), Franco Granato (Rappresentante AIA) 

Massima

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice sportivo la controversia di natura tecnica e disciplinare, ai sensi del D.L. n. 220/2003, convertito nella L. n. 280/2003, secondo cui, ai sensi dell’art. 1, «la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. Ai sensi dell’art. 2, punto b), è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari».

 

L’art. 61, comma 1, CGS sancisce che: «i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale».

Keywords

GIURISDIZIONE SPORTIVA - SANZIONE DISCIPLINARE

Commento/Sintesi

La sentenza della Corte Sportiva d’Appello Nazionale, Sez. III, n. 115 CSA/2022– 2023, accoglie parzialmente il ricorso proposto dalla Società U.S. Sassuolo Calcio S.r.l.

 

La vicenda esaminata trae origine dal ricorso avanzato dalla Società U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, presso la Divisione Calcio Femminile della FIGC, che aveva comminato, nei confronti del medico sociale, Dott. M.D.G., la squalifica per due giornate effettive di gara in occasione dell’incontro di Campionato di Serie A U.S. Sassuolo Calcio Srl/ A.C. Milano Spa del 10.12.2022.

 

La decisione del Giudice di prime cure era motivata dal fatto che il tesserato, al 32° minuto del secondo tempo, non aveva tenuto una condotta corretta in quanto era uscito dall’area tecnica ed aveva invaso il terreno di gioco al fine di obiettare su una decisione del Direttore di gara.

 

La reclamante, nel proporre ricorso, contestava la gravosità della sanzione e chiedeva, in via principale, l’annullamento, con eventuale applicazione, se ritenuta di giustizia, di un’ammenda; in via subordinata, la riduzione ad una giornata effettiva di squalifica; in via ulteriormente subordinata, la riduzione ad una giornata di squalifica, con eventuale applicazione di un’ammenda.

 

La proponente, a fondamento delle proprie ragioni, asseriva che il medico sociale, Dott. D.G., aveva posto in essere tale condotta in conseguenza di un significativo momento di agitazione della gara, tanto da far esternare un’alta carica agonistica da parte di tutti i partecipanti.

 

La reclamante, inoltre, sottolineava che l’intervento del tesserato era avvenuto in seguito ad uno scontro tra due avversarie e che, per tale ragione, si era allontanato dalla propria postazione in panchina e si era avvicinato alla linea laterale esclusivamente per richiamare l’attenzione dell’Arbitro al fine di soccorrere la calciatrice infortunata, evento che era stato equivocato dal Direttore di Gara poiché lo aveva ritenuto disciplinarmente rilevante.

 

Altresì, la proponente riteneva che il Giudice Sportivo sarebbe incorso in un errore di interpretazione dei documenti ufficiali di gara in quanto aveva riferito di una presunta invasione di campo da parte del medico sociale che, tuttavia, non risultava dal referto arbitrale.

 

La Società, da ultimo, poneva all’attenzione del Collegio giudicante che quello che il Direttore di Gara aveva avvertito come un gesto di protesta non era altro che una reazione da parte del tesserato, semplicemente per poter prestare le necessarie cure alla giocatrice rinvenuta a terra. A detta della reclamante, pertanto, l’episodio oggetto di gravame era totalmente privo di rilevanza disciplinare o, tutt’al più, di un minor biasimo.

 

Quanto sopra riportato veniva inoltre descritto personalmente dal Dott. D.G.

 

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale, dopo aver esaminato gli atti e valutato le motivazioni addotte, accoglieva il ricorso in relazione all’entità della sanzione inflitta.

 

La Corte, ad espletamento della propria motivazione, riteneva inammissibile la richiesta formulata dalla Società riguardo l’applicazione dell’ammenda in quanto specificava che tale sanzione rientra direttamente nella sfera dei diritti del tesserato e non della Società reclamante, la quale, dunque, non ha alcuna titolarità di azione o di legittimazione nel richiedere la conversione della sanzione.

 

Riguardo il merito del gravame, dai documenti di gara, cui deve attribuirsi valore di piena prova ex art. 61, comma 1, CGS, emergeva che il Dott. D.G., a gioco fermo, era uscito di circa 10 metri dall’area tecnica per contestare, agitando le mani sopra il capo, una decisione del Direttore di gara. A tal proposito, veniva ascoltato l’Arbitro e dalle sue dichiarazioni emergeva che il tesserato si era allontanato privo di autorizzazione dall’area tecnica, senza, tuttavia, fare indebito ingresso sul terreno di gioco, come erroneamente riportato, e che la condotta del medico sociale era stata considerata una protesta.  

 

In conclusione, questa Corte, a seguito delle affermazioni dell’Arbitro, riconosceva una responsabilità in capo al Dott. D.G. in merito all’allontanamento dall’aerea tecnica, ma allo stesso modo riteneva un minor disvalore nella condotta contestata.

 

Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte Sportiva D’Appello Nazionale accoglieva parzialmente il ricorso dalla Società U.S. Calcio Sassuolo S.r.l. e rideterminava la sanzione della squalifica ad una giornata effettiva di gara.

 

Avv. Ludovica Cohen

 

Scarica il file formato .PDF