Decisione del GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE PRESSO LA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE FIGC - C.U. N. 33/DCF DEL 21.09.2022 PRIMAVERA 2 FEMMINILE. GIURISDIZIONE SPORTIVA

Titolo/Oggetto

Decisione del GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE PRESSO LA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE FIGC - C.U. N. 33/DCF DEL 21.09.2022 PRIMAVERA 2 FEMMINILE - GIURISDIZIONE SPORTIVA

 

Estremi provvedimento

Corte Sportiva D’Appello Nazionale Sez. III- decisione N. 023/CSA/2022-2023 REGISTRO PROCEDIMENTI N. 017/CSA/2022-2023 – Patrizio Leozappa (Presidente), Agostino Chiappiniello (Componente), Andrea Galli (Componente relatore), Franco Di Mario (Rappresentante AIA)

 

Massima

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice sportivo la controversia di natura tecnica e disciplinare, ai sensi del D.L. n. 220/2003, convertito nella L. n. 280/2003, secondo cui, ai sensi dell’art. 1, «la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. Ai sensi dell’art. 2, punto b), è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari».

L’art. 34 NOIF sancisce che: «1. Le società partecipanti con più squadre a Campionati diversi non possono schierare in campo nelle gare di Campionato di categoria inferiore i calciatori/calciatrici che nella stagione in corso abbiano disputato, nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore, un numero di gare superiore alla metà di quelle svoltesi. La F.I.G.C., le Leghe, la Divisione Calcio Femminile ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica possono emanare disposizioni in deroga. 2. Nello stesso giorno un calciatore/calciatrice non può partecipare a più di una gara ufficiale, salvo il caso di Tornei a rapido svolgimento i cui Regolamenti, approvati dall'organo competente, prevedano, eccezionalmente, che un calciatore/calciatrice possa disputare più di una gara nello stesso giorno. 3. I calciatori/calciatrici "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe e quelle della Divisione Calcio Femminile possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 bis per i campionati di Serie A e di Serie B Femminile, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe e dalla Divisione Calcio Femminile, purché autorizzati dal Comitato Regionale – L.N.D., territorialmente competente e dalla Divisione Calcio Femminile. II rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti: a) certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità; b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore/calciatrice alla partecipazione a tale attività. La partecipazione del calciatore/calciatrice ad attività agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale o della Divisione Calcio Femminile, comporta l'applicazione della sanzione prevista all'art. 17, comma 5, del C.G.S. 3 bis. Ai Campionati di Calcio di Serie A e di Serie B Femminile possono partecipare calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 16° anno di età. Al campionato Primavera Femminile è consentita, alle condizioni di cui al precedente comma 3, la partecipazione di una sola calciatrice che abbia compiuto il 14° anno di età. 4. Le norme sull'ordinamento interno delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e della Divisione Calcio Femminile possono prevedere ulteriori limiti di partecipazione dei calciatori e delle calciatrici alle gare».

Keywords

GIURISDIZIONE SPORTIVA - SANZIONE DISCIPLINARE

 

La sentenza della Corte Sportiva D’Appello Nazionale, Sez. III, n. 023 /CSA/2022 – 2023, respinge il reclamo proposto dalla Società Cesena F.C.

La vicenda esaminata trae origine dal ricorso avanzato dalla Società Cesena F. C. in occasione della gara del Campionato di Primavera 2 Femminile, Girone B, Cesena FC/ ASD Apulia Trapani, del 18.09.2022, avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile FIGC, con cui veniva irrogata la sanzione della perdita della gara medesima con il risultato di 0-3 e della inibizione del Sig. G.A. sino al 28.09.2022.

La decisione del Giudice di prime cure era motivata dal fatto che la Società ricorrente aveva inserito nella distinta la calciatrice D.M.G., nata nell’anno 2017, che era così subentrata alla compagna uscente, al 20° del secondo tempo. Ciò che rileva, ai fini del provvedimento assunto dal Giudice Sportivo, è il regolamento Primavera della Divisione Calcio Femminile (FIGC C.U. n. 288/A del 30.06.2022) il quale alla lettera E), comma 4, sotto la voce “Partecipazione delle Calciatrici”, prevede che possano partecipare al torneo le calciatrici nate a partire dal 1° gennaio 2004, ovvero coloro che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, purché nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 34 delle NOIF e dall’ autorizzazione della Divisione Calcio Femminile.

La violazione delle suddette disposizioni, pertanto, comportava l’irrogazione della sanzione così come applicata nel caso di specie e, poiché la ricorrente non aveva mai presentato alcuna documentazione, né tanto meno formalizzato alcuna richiesta, si era resa responsabile del mancato rispetto delle norme di cui sopra.

La Società, nel proporre ricorso, domandava l’integrale riforma delle sanzioni oggetto di impugnazione.

La reclamante, a fondamento delle proprie ragioni, asseriva un’erronea applicazione dell’art. 34, comma 3, delle NOIF, portando all’attenzione del Collegio il fatto che, in data 08.11.2021, la Società aveva avanzato la richiesta di autorizzazione per far partecipare la calciatrice D.M.G., all’epoca non ancora quindicenne, al Campionato Primavera Femminile, ai sensi dell’art. 34, commi 3 e 3 bis, delle Norme Organizzative Interne FIGC, unitamente alla documentazione richiesta, in particolare, il certificato di idoneità e la relazione del medico sociale in cui attestava che l’atleta aveva raggiunto la maturità psico-fisica, così da poter partecipare alla competizione, e che la stessa aveva ricevuto l’autorizzazione richiesta con C.U. n. 51/DCF del 10.11.2021.

La ricorrente, in ragione di quanto sopra esposto, riteneva che una calciatrice, già autorizzata all’impiego nel Campionato Primavera della precedente stagione sportiva, potesse automaticamente partecipare alla stagione successiva senza dover presentare una nuova istanza. 

In riferimento a tale circostanza, la Società affermava di aver agito in buona fede in quanto aveva avanzato richiesta di autorizzazione all’impiego per il Campionato in corso di altre due giovani calciatrici e, se avesse saputo di dover procedere alla richiesta della calciatrice D.M.G. anche per la stagione sportiva 2022/2023, le sarebbe stato sufficiente inserire la documentazione già agli atti nella domanda inoltrata per le altre due atlete.

La Corte Sportiva D’Appello Nazionale, dopo aver esaminato gli atti e valutato le motivazioni addotte, respingeva il reclamo avanzato dalla Società Cesena F.C.

La Corte, ad espletamento della propria motivazione, affermava che il consenso a partecipare alle competizioni organizzate dalle Leghe e dalla Divisione Calcio Femminile è subordinata al rilascio di determinata documentazione, nello specifico del certificato di idoneità all’attività agonistica ai sensi del D.M. del 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità.

Il Collegio, inoltre, specificava che detta certificazione ha valenza annuale e, come avvenuto nel caso in esame, la Società ricorrente aveva depositato un certificato datato 23.08.2021, avente validità di mesi dodici e scadenza nel 22.08.2022, precisando ulteriormente che il Comunicato Ufficiale della FIGC, disciplinante i presupposti e requisiti per la richiesta e l’autorizzazione, viene pubblicato annualmente.

In conclusione, questa Corte riteneva che tutti gli elementi menzionati non facessero altro che confermare l’obbligo per le Società interessate di ripresentare ogni anno una nuova e apposita richiesta per poter partecipare alle competizioni agonistiche organizzate dalle Leghe e dalla Divisione Calcio Femminile.

Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte Sportiva D’Appello respingeva il reclamo proposto dalla Società Cesena F.C.

 

Avv. Ludovica Cohen

Scarica il file in formato PDF