Decisione del GIUDICE SPORTIVO LND – DIPARTIMENTO INTERREGIONALE - C.U. N. 5/CNJ DEL 30.03.2022. GIURISDIZIONE SPORTIVA

Titolo/Oggetto

Decisione del GIUDICE SPORTIVO LND – DIPARTIMENTO INTERREGIONALE - C.U. N. 5/CNJ DEL 30.03.2022

GIURISDIZIONE SPORTIVA

Estremi provvedimento

Corte Sportiva D’Appello Nazionale, Sez. III - decisione N. 269/CSA/2021-2022 REGISTRO PROCEDIMENTI N. 255/CSA/2021-2022 – Fabio Di Cagno (Presidente), Andrea Galli (Componente), Sebastiano Zafarana (Componente relatore), Franco Granato (Rappresentante AIA)

Massima

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice sportivo la controversia di natura tecnica e disciplinare ai sensi del D.L. n. 220/2003, convertito nella L. n. 280/2003, secondo cui, ai sensi dell’art. 1, «la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. Ai sensi dell’art.2, punto b), è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari».

 

L’art. 6, comma 3, CGS sancisce che «le società rispondono anche dell'operato e del comportamento dei propri dipendenti, delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello della società ospitante, fatti salvi i doveri di queste ultime».

 

L’art. 8 CGS dispone che «le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi: [...] c) ammenda con diffida».

 

Ai sensi dell’art. 61, comma 1, CGS «i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova, gli atti di indagine della Procura federale».

Keywords

GIURISDIZIONE SPORTIVA  - SANZIONE DISCIPLINARE

Commento/Sintesi

La sentenza della Corte Sportiva D’Appello Nazionale, Sez. III, n. 269 CSA/2021 – 2022, accoglie parzialmente il ricorso proposto dalla Società F.C. Pro Vercelli 1892.

 

La vicenda esaminata trae origine dal ricorso, presentato dalla Società F.C. Pro Vercelli 1892, avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo presso la LND, Dipartimento Interregionale, che aveva comminato alla ricorrente l’ammenda di € 1.500,00 e la diffida in occasione della gara di Campionato Nazionale Juniores Under 19 RG Ticino – Pro Vercelli di data 26.03.2022.

 

La decisione del Giudice di prime cure era motivata dal fatto che i sostenitori della F.C. Pro Vercelli, per l’intera durata dell’incontro, avevano rivolto espressioni gravemente offensive nei confronti del Direttore di gara. Oltre a ciò, in occasione di una lite all’interno dell’area di gioco, quattro sostenitori della Società ricorrente si erano posti, con fare intimidatorio, in prossimità della rete di recinzione, minacciando il Direttore di Gara che avrebbero fatto ingresso in campo. Analoghi comportamenti venivano posti in essere anche al termine della gara.

 

La Società, nel proporre ricorso, chiedeva, in via principale, la riduzione della sanzione inflitta.

 

La ricorrente, a fondamento delle proprie ragioni, contestava la gravosità della sanzione per violazione del principio di proporzionalità riguardo ai fatti accaduti, in quanto, secondo la stessa, il giudice di prime cure non aveva tenuto conto di una serie di circostanze, tra le quali: l’irrilevanza della gara per la Pro Vercelli, la quale gareggia con le Società iscritte al Campionato Juniores Nazionali, senza tuttavia concretamente prendere parte alla competizione; l’esigua partecipazione della tifoseria ed, infine, del fatto che, il Direttore di gara, aveva riportato che i sostenitori avevano posto in essere i sopracitati comportamenti recriminati per tutta la durata della gara quando, in realtà, nessuno degli assistenti arbitrali aveva refertato quanto accaduto.

 

La Corte Sportiva D’Appello Nazionale, dopo aver esaminato gli atti e valutato le motivazioni addette, accoglieva parzialmente il ricorso.

 

La Corte, ad espletamento della propria motivazione, oltre a ritenere adeguata la decisione del Giudice Sportivo erogante anche la diffida, dava atto che il referto del Direttore di gara, seppur generico e non supportato da analoga refertazione da parte degli assistenti di gara, riferiva un comportamento oltraggioso ed offensivo dei quattro tifosi, così come enunciato dall’art. 61, comma 1, CGS, riguardo al valore di piena prova dei referti arbitrali.

 

La Corte, nel ridimensionare la sanzione, faceva espresso riferimento tanto all’art. 6, comma 3, CGS in merito alla responsabilità delle Società, non potendo non contestarla nei confronti dell’odierna reclamante, quanto all’art. 8 del vigente Codice di Giustizia Sportiva riguardo l’entità delle sanzioni a carico delle stesse Società.

 

Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte Sportiva D’Appello Nazionale, accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla Società F.C. Pro Vercelli 1892 riducendo la sanzione dell’ammenda ad € 1.200,00.

 

Avv. Ludovica Cohen

 

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