IL GESTORE DELL’IMPIANTO SCIISTICO RISPONDE, QUALE CUSTODE, DEI DANNI DERIVATI DAL CATTIVO STATO DELLE PISTE (nota a Tribunale di Cosenza, sentenza 5 luglio 2022, n. 1329).

Titolo

Il gestore dell’impianto sciistico risponde, quale custode, dei danni derivati dal cattivo stato delle piste

Estremi del provvedimento annotato

Tribunale di Cosenza, sentenza 5 luglio 2022, n. 1329.

Massima

Il gestore dell’impianto sciistico risponde, ai sensi dell’art. 2051 del codice civile, dei danni riportati dall’utente che patisca un infortunio in ragione delle non buone condizioni della pista.

 

La responsabilità discende dal rapporto di custodia, in termini oggettivi, ogniqualvolta vi sia un nesso causale rispetto al danno, e può essere esclusa solo nel caso in cui l’evento sia attribuibile a caso fortuito, ovverosia non sia prevedibile né prevenibile da parte del responsabile.

 

Neppure il comportamento poco prudente dello sciatore vale ad escludere la responsabilità del custode, salvo rilevare in sede risarcitoria, con una riduzione dell’importo spettante in proporzione all’incidenza del comportamento colposo dello sciatore.

Commento

Il Tribunale di Cosenza ha affermato la responsabilità della società che gestiva l’impianto sciistico presso cui l’attore si era infortunato, durante una discesa, a causa di una buca sul manto nevoso della pista.

 

Secondo quanto riportato nella decisione, l’incidente si sarebbe verificato per l’effettiva anomalia del tracciato, individuata nella buca generata dalla ridotta quantità di neve presente, che si era sciolta, tanto da crearsi un accumulo di acqua, in coincidenza del quale il danneggiato, durante la discesa, si “impuntava”, cadendo in avanti e riportando danni fisici.

 

Di nessun rilievo, ai fini della ricostruzione dell’evento, la dichiarazione dell’attore riportata nel modulo di constatazione dell’incidente sottoscritto, ove aveva dichiarato di essere caduto da solo, avendo il giudice ritenuto “neutra” tale dichiarazione ai fini del decidere e rilevante esclusivamente per escludere che l’incidente fosse stato provocato da terzi.

 

Irrilevante, ancora, ai fini della decisione, la deduzione di parte convenuta circa il fatto che la pista fosse stata battuta la sera precedente, essendosi verificato il sinistro intorno a mezzogiorno quando, come noto, le condizioni climatiche sono più miti.

 

La responsabilità del gestore dell’impianto è stata ritenuta sussistente in applicazione della disciplina contemplata dall’articolo 2051 del codice civile.

 

Una volta “accertato che la cosa in custodia ha avuto piena efficienza causale sull’evento dannoso, tanto basta per derivarne la presunzione di colpa in capo al soggetto che di fatto ne era il custode, il quale può liberarsi soltanto fornendo la dimostrazione del caso fortuito, ovvero per un fatto imputabile allo stesso attore”.

 

Precisa il Tribunale che la disciplina applicata non è fondata su una presunzione di colpa in capo al custode quanto, diversamente, sull’accollo in capo a questi dei rischi dei danni provocati dalla cosa custodita che non siano riconducibili al fortuito, quale “responsabilità oggettiva dipendente dal rapporto eziologico secondo il criterio di causalità adeguata”.

 

È sufficiente “che la “cosa” che ha cagionato il danno sia soggetta alla signoria ed al conseguente potere/dovere di controllo del custode”.

 

Nel caso in esame è stato rimarcato che sul gestore della pista, titolare di una posizione di controllo, incombono obblighi di sicurezza a carattere preventivo, come indirettamente confermato anche dalla L. n. 363/2003.

 

Secondo l’art. 3, co. 1, di tale normativa sono espressamente poste a carico dei gestori obblighi di tutela e salvaguardia degli utenti da ostacoli presenti lungo le piste, mediante adeguate protezioni e segnalazioni dei pericoli.

 

Detta responsabilità sussiste in termini oggettivi, salvo il caso in cui il danno sia conseguito a fatto non prevedibile e non suscettibile di essere prevenuto (id est a fatto “fortuito”).

 

La sentenza in commento fa corretto governo dei principi affermati, recentemente, dalla Corte di Cassazione (cfr. Sentenza n. 4035/2021), che ha chiarito come non abbia rilevanza la natura “insidiosa” o meno della cosa, né il comportamento del danneggiato, al fine di escludere la sussistenza della responsabilità ex art. 2051 cod. civ., salvo che la stessa assuma oggettivo carattere di imprevedibilità ed imprevenibilità, tale da determinare una cesura della serie causale riconducibile alla cosa, sì da porsi essa stessa all’origine del danno, quale “fortuito”.

 

È evidente che le condizioni della pista fossero ampiamente accertabili da parte del gestore e che egli poteva intervenire adeguatamente per evitare l’incidente.

 

Nello specifico l’attore, in sede di espletamento dell’interrogatorio formale, aveva confessato giudizialmente che la buca in cui era caduto aveva notevole dimensione ed era posta al centro della pista, che egli aveva già precedentemente impegnato nel corso della stessa giornata.

 

La Suprema Corte (cfr. Sentenza n. 25837/2017) aveva già puntualizzato come vi sia “eterogeneità nei concetti di “negligenza della vittima” e di “imprevedibilità” della sua condotta da parte del custode”, escludendo che una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente della vittima costituisca di per sé ragione sufficiente per escludere la responsabilità del custode.

 

La possibilità di adottare un comportamento più prudente da parte dello sciatore non è stata ritenuta, dunque, condizione idonea ad interrompere il nesso causale tra la cosa custodita ed il fatto lesivo, ma è stata valorizzata esclusivamente ai sensi di quanto dispone l’art. 1227, co. 1, cod. civ.

 

Tale norma disciplina il concorso colposo del creditore, ivi stabilendo che, ove esso sussista, il risarcimento è diminuito, secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate.

 

È stato ritenuto che il fatto del danneggiato abbia concorso a cagionare il danno nella misura del 25%, cosicché detta percentuale è stata portata in detrazione dal “valore” integrale del risarcimento del danno, così come quantificato a seguito di consulenza tecnica d’Ufficio.

Autore

Andrea Caranci, Avvocato in Roma 

 

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