Se l’istruttore non sorveglia gli allievi, l’Associazione Sportiva risponde dei danni da essi patiti durante l’esecuzione degli esercizi (Nota a Corte d’Appello Napoli, Sezione VII, sentenza 2 maggio (dep. 9 maggio) 2022).

Titolo

Se l’istruttore non sorveglia gli allievi, l’Associazione Sportiva risponde dei danni da essi patiti durante l’esecuzione degli esercizi

Estremi del provvedimento annotato

Corte d’Appello Napoli, Sezione VII, sentenza 2 maggio (dep. 9 maggio) 2022

Presidente dott. Michele Magliulo, Relatore dott. Marco Marinaro.

Massima

L’Associazione Sportiva, a seguito della accettazione dell’iscrizione di allievo minorenne, assume l’obbligo di vigilare sulla sua sicurezza ed incolumità.

 

L’obbligazione ha natura contrattuale, pertanto, in caso di danno patito dall’atleta, l’onere della prova è regolato dall’art. 1218 cod. civ.: il debitore è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Commento

La Corte d’Appello partenopea ha riformato la decisione del Tribunale di Napoli che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta dai genitori di un giovane atleta (di 7 anni) che si era procurato gravi danni esercitandosi alla “cavallina”, mentre l’allenatore si era allontanato dal luogo di esercizio.

 

Il giudice di secondo grado ha escluso che il fatto potesse qualificarsi quale “fortuito”, benché il danno fosse stato cagionato dalla vittima a sé stessa.

 

Nello specifico, dagli atti è emerso che l’istruttore si era recato a fare una telefonata, disponendo che gli allievi interrompessero l’allenamento, ed aveva affidato l’incarico di vigilanza ad un bambino appena più grande, oltre a richiedere ad altro adulto - che si trovava a distanza, sugli spalti della palestra - di visionare, nel frangente, il comportamento dei giovani atleti.

 

Dall’istruttoria era emerso che l’esercizio in questione veniva fatto, di norma, alla presenza e con l’assistenza di un allenatore, salvo nel caso in cui si trattasse di allievi “esperti”, attributo non conferente a bambini così giovani.

 

La Corte ha osservato che la palestra è luogo ove questi ultimi possono essere esposti a molteplici pericoli e che se l’istruttore fosse stato presente avrebbe potuto sostenere il bambino nella fase di caduta, sì da evitare il prodursi del danno.

 

Ha evidenziato, altresì, che il fatto dannoso non poteva qualificarsi come imprevedibile e sottolineato come la semplice indicazione di sospendere le attività o l’affidamento ad un altro minore, ovvero ad adulto non prossimo ai bambini, non ha costituito condotta idonea a prevenire la situazione di pericolo da cui è derivato il sinistro.

 

Richiamando ampia giurisprudenza di legittimità, i giudici della Corte d’Appello di Napoli hanno, quindi, stabilito i seguenti princìpi.

 

L'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale di natura contrattuale in capo all’Associazione Sportiva, dal quale sorge, a carico dell'istituto, l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che questi procuri danno a sé stesso.

 

Idem a dirsi (rapporto di natura contrattuale) nei riguardi dell’allenatore, in forza del c.d. “contatto sociale”.

 

Ne discende che gli obbligati (associazione e allenatore) assumono i cc.dd. doveri di protezione enucleati dagli artt. 1175 e 1375 cod. civ., che devono essere individuati e commisurati all'interesse del creditore del rapporto obbligatorio.

 

Alla fattispecie, quindi, deve applicarsi il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cod. civ.: l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto; ricade, invece, sul convenuto l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante.

 

Si è precisato, quindi, che, affinché possa configurarsi caso fortuito, è necessario che sia previamente dimostrata la adeguata vigilanza da parte dell’insegnante (id est, che non sia stata omessa l'adozione, in via preventiva, di misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare una situazione di pericolo e che l'azione dannosa sia stata in concreto imprevedibile e repentina).

 

Alla sentenza, parziale, di accoglimento sull’ “an” della pretesa, ha fatto seguito separata ordinanza in prosecuzione per la quantificazione dell’entità del risarcimento.

Autore

Andrea Caranci, Avvocato in Roma

 

 

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