INCIDENTE SUGLI SCI, NORME DI CONDOTTA ED ONERE DELLA PROVA NEL GIUDIZIO RISARCITORIO (Trib. Bolzano, 13 febbraio 2020)

Titolo

INCIDENTE SUGLI SCI, NORME DI CONDOTTA ED ONERE DELLA PROVA NEL GIUDIZIO RISARCITORIO

Provvedimento annotato

Tribunale di Bolzano, 13 febbraio 2020.

Massima

In caso di scontro tra sciatori può trovare applicazione l’art. 19 della legge 24.12.2003, n. 363[1], secondo cui si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni.

 

[La disposizione verrà sostituita dall’art. 28 del D.lgs. 28.2.2021, n. 40 («Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali da discesa e da fondo»). In proposito, va precisato che l’art. 30, comma 11, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» (c.d. decreto Sostegni), ha differito l’entrata in vigore del menzionato D.lgs. n. 40/2021 a decorrere dal 1 gennaio 2022].

 

Va, tuttavia, attribuita integralmente la responsabilità dell’incidente a carico dello sciatore che abbia violato le regole di comportamento (artt. 10 e 11 l. n. 363/2003), in difetto di prova della violazione o imprudenza concorrente dell’altro sciatore, anche qualora questi non dimostri di aver fatto tutto il possibile per scongiurare l’evento.

Keywords

Sci – Incidente tra sciatori – Onere della prova – Differenze tra l’art. 19 l. 363/2003 e l’art. 2054 cod. civ.

Commento

A seguito di un contatto con altro sciatore, l’attore riportava seri danni fisici.

Si rivolgeva, pertanto, al Tribunale di Bolzano, per ottenere il relativo risarcimento.

Deduceva, in punto di fatto, di essere stato travolto dal convenuto, che proveniva da tergo ed a forte velocità, mentre stava sciando su una pista classificata “nera” nel territorio di Corvara.

Il convenuto, pur ammettendo il contatto, assumeva che il fatto si sarebbe verificato per effetto di una improvvisa deviazione della traiettoria dell’attore, mentre i due sciatori stavano procedendo parallelamente.

All’esito dell’istruttoria, il giudice ha ritenuto di ricostruire la dinamica nel senso che segue.

Il contatto tra gli sciatori si sarebbe verificato durante la fase di sorpasso posto in essere dal convenuto, che affiancava l’attore, ponendosi a pochi metri da lui, nel ristretto spazio esistente rispetto al bordo esterno della pista.

 

Ritenuta, da un lato, “inspiegabile” la manovra dell’attore, che avrebbe sterzato improvvisamente e bruscamente verso il bordo della pista, il giudice, dall’altro lato, ha qualificato come imprudente la manovra di affiancamento e sorpasso del convenuto e ha riconosciuto a suo carico l’integrale responsabilità nella causazione del sinistro.

 

Sotto il profilo probatorio, la decisione rileva per quanto concerne l‘applicazione dell’onere della prova, disciplinato dalla legge n. 363 del 2003, recante «Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo», ove, all’art. 19, è stabilito che «nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni».

 

Il principio di legge risulta confermato dall’art. 28 della normativa che entrerà in vigore, il quale, sotto la rubrica “Concorso di responsabilità”, stabilisce che «nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre i danni eventualmente occorsi».

 

Nel caso di specie, il Tribunale ha ipotizzato sussistere la violazione dell’art. 10 («lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle») e, comunque, ha ritenuto che il responsabile abbia violato la disposizione contenuta nell’art. 11, ove si prescrive che «1. Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità. 2. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato».

 

Conformemente a quanto già espresso da precedenti di merito (cfr. Tribunale Rovereto, 21.10.2009), il giudice ha chiarito che, nel caso di sinistro verificatosi sulle piste da sci, vige il principio secondo cui lo sciatore è soggetto comunque alla regola generale di cui all'art. 2043 cod. civ. e, pertanto, «può assumere rilievo dirimente anche il solo accertamento di una colpa particolarmente pregnante di uno dei due sciatori, pure in mancanza di elementi istruttori precisi sulla condotta posta in essere dall'altro. In sostanza, lo sciatore, che pure non riuscendo a fornire la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare l'incidente e di avere rispettato pienamente tutte le norme comportamentali specifiche e di prudenza generica, va esente da responsabilità, qualora risulti che l'altro sciatore abbia posto in essere una violazione di un obbligo fondamentale e cruciale per la sicurezza sulle piste da sci».

 

Si sottolinea, a tale proposito, la differenza che vi è con quanto stabilito dall’art. 2054 del codice civile in tema di sinistri stradali, a mente del quale l'accertamento concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta automaticamente il superamento della presunzione di colpa concorrente a carico dell'altro, essendo a tal fine necessario che questi fornisca la prova del rispetto delle norme sulla circolazione e di quelle di comune prudenza, nonché la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare l'incidente, inapplicabile a fattispecie di responsabilità da sinistro sciistico.

 

Per completezza, appare opportuno precisare che, qualora la responsabilità dell’incidente assuma rilievo penale, in tale contesto, la responsabilità deve essere accertata e valutata alla stregua delle relative normative in punto di colpa e nesso di causalità, senza che possano assumere rilievo le dinamiche probatorie previste in ambito civilistico (v. Cass. pen., 7.11.2018, n. 54575).

Autore

Andrea Caranci, Avvocato in Roma

 

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