Requisiti dell’interesse ad impugnare. Decisione del Collegio di Garanzia – Prima Sezione (Decisione n. 74 – Anno 2021, del 19.7.2021 e depositata il 6.9.2021)

Titolo

Requisiti dell’interesse ad impugnare

Indicazione estremi del provvedimento annotato

Decisione del Collegio di Garanzia – Prima Sezione (Decisione n. 74 – Anno 2021, del 19.7.2021 e depositata il 6.9.2021) 

Massima

Qualora non sia astrattamente conseguibile un’oggettiva utilità dall’accoglimento di un ricorso proposto davanti al Collegio di Garanzia, lo stesso dev’essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad impugnare.

 

La definizione della classifica al momento della proposizione del ricorso e l’omessa incidenza del risultato della gara sulla medesima sono aspetti che rilevano anche sulla mancanza di attualità dell’interesse ad impugnare.

Keywords

Interesse ad agire, condizioni dell’azione, cause di inammissibilità.

Commento

Nella fattispecie in esame una squadra di pallacanestro, uscita sconfitta da un incontro di campionato, aveva fatto ricorso per ottenere la vittoria a tavolino della partita disputata.

 

Questa pretesa poggiava il proprio fondamento sulla circostanza che, nel corso della partita giocata, la squadra avversaria avesse schierato un giocatore che non aveva terminato il periodo di isolamento obbligatorio dopo essere risultato positivo al Covid-19.

 

Nel caso in esame, il Collegio rigettava il ricorso rilevando la carenza di interesse ad agire, nella peculiare veste di interesse a ricorrere, e dichiarandolo, quindi, inammissibile.

 

Tale carenza era da rinvenirsi nell’assenza di un’utilità astrattamente conseguibile dalla ricorrente in caso di accoglimento del ricorso, il quale era stato proposto successivamente alla chiusura del campionato, quindi con una posizione di classifica già cristallizzata.

 

Dato che, anche in caso di accoglimento, l’esito della gara sarebbe risultato ininfluente per entrambe le squadre ai fini della graduatoria, il Collegio ha ritenuto non sussistente un interesse diretto e concreto alla pronuncia giudiziale.

 

Richiamando la giurisprudenza di legittimità più recente e conforme al caso in esame, il Collegio ha colto l’occasione per ricordare che perché ci sia un interesse ad agire è necessario che “la parte prospetti l’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile (c.d. interesse al fine) e non conseguibile senza l’intervento del Giudice (c.d. interesse al mezzo)”.

Autore

Cristiano Novazio, Avvocato in Milano

 

 

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