Decisione del GIUDICE SPORTIVO presso il DIPARTIMENTO INTERREGIONALE LND - C.U. N. 80 del 17.01.2023 - GIURISDIZIONE SPORTIVA

Titolo/Oggetto

Decisione del GIUDICE SPORTIVO presso il DIPARTIMENTO INTERREGIONALE LND - C.U. N. 80 del 17.01.2023

GIURISDIZIONE SPORTIVA

Estremi provvedimento

Corte Sportiva D’Appello Nazionale Sez. III - decisione N. 123/CSA/2022-2023 REGISTRO PROCEDIMENTI N. 141/CSA/2022-2023 – Patrizio Leozappa (Presidente), Fabio Di Cagno (Vice Presidente), Sebastiano Zafarana (Componente relatore), Giuseppe Gualtieri (Rappresentante AIA)

Massima

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice sportivo la controversia di natura tecnica e disciplinare ai sensi del D.L. n. 220/2003, convertito nella L. 280/2003, secondo cui ai sensi dell’art. 1 «la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. Ai sensi dell’art.2, punto b), è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari».

 

L’art. 6, comma 3, CGS sancisce che: «le società rispondono anche dell'operato e del comportamento dei propri dipendenti, delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello della società ospitante, fatti salvi i doveri di queste ultime».

 

L’art. 13 CGS prevede che: «1. La sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze: a) avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui; b) aver concorso, il fatto doloso o colposo della persona offesa, a determinare l'evento, unitamente all'azione o omissione del responsabile; c) aver riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione, prima del giudizio; d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale; e) aver ammesso la responsabilità o l'aver prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l'accertamento di illeciti disciplinari. 2. Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione. 3. In ogni caso, la riduzione della sanzione viene estesa anche alla società responsabile ai sensi dell'art. 6; laddove sia stata la società responsabile ad elidere o attenuare, ai sensi del comma 1, lettera c), le conseguenze dell'illecito ovvero a riparare il danno, solo la società beneficerà della circostanza attenuante».

 

L’art. 28, comma 4, CGS stabilisce che: «le società sono responsabili per l’introduzione o l’esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione. In caso di prima violazione, si applica la sanzione minima di cui all’art. 8, comma 1, lettera d). Qualora alla prima violazione si verifichino fatti particolarmente gravi e rilevanti, possono essere inflitte, anche congiuntamente e disgiuntamente tra loro, la sanzione della perdita della gara e le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere e), f), g), i), m). In caso di violazione successiva alla prima, oltre all’ammenda di almeno euro 50.000,00 per le società professionistiche e di almeno euro 1.000,00 per le società dilettantistiche, si applicano, congiuntamente o disgiuntamente tra loro, tenuto conto delle concrete circostanze dei fatti e della gravità e rilevanza degli stessi, la sanzione della perdita della gara e le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere d), e), f), g), i), m)».

Keywords

GIURISDIZIONE SPORTIVA - SANZIONE DISCIPLINARE

Commento/Sintesi

La sentenza della Corte Sportiva D’Appello Nazionale, Sez. III, n. 123 CSA/2022– 2023, accoglie parzialmente il ricorso proposto dalla Società S.S.D. Trapani 1905.

 

La vicenda esaminata trae origine dal ricorso avanzato dalla Società S.S.D. Trapani 1905 avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, presso la LND Dipartimento Interregionale, che aveva irrogato, a suo carico, l’ammenda di € 2.000,00 e una gara a porte chiuse in occasione dell’incontro di Serie D (Girone I) Trapani/Locri del 15.01.2023 terminata con il risultato di 1-1.

 

La decisione del Giudice di prime cure era motivata dal fatto che i sostenitori della reclamante, nel corso del primo tempo, avevano rivolto, per circa 10 minuti, espressioni di carattere discriminatorio nei confronti di un calciatore avversario.

 

La proponente, a fondamento delle proprie ragioni, sottolineava la divergenza tra i 40 secondi di interruzione della gara riportati dall’arbitro e i 10 minuti sanzionati dal Giudice Sportivo, negando che erano stati intonati cori razziali per la durata sopra indicata. Nello specifico, la reclamante evidenziava che le offese provenivano da un isolato spettatore posizionato sulla gradinata e che, tali insulti, erano privi di contenuti discriminatori.

 

La reclamante, nel proporre ricorso, chiedeva, in via principale, la derubricazione della condotta da discriminatoria ad offensiva, ascritta alla Società, in realtà  posta in essere dallo spettatore, invocando le attenuanti di cui all’art. 13 CGS per aver fatto cessare nell’immediato gli insulti e pertanto domandava  l’annullamento delle sanzioni irrogate dal Giudice di prime cure, in particolare, della sanzione di disputare una gara a porte chiuse; in via subordinata, chiedeva di circoscrivere la chiusura al solo settore dal quale erano pervenute le espressioni offensive.

 

La Corte Sportiva D’Appello Nazionale, dopo aver esaminato gli atti e valutato le motivazioni addette, accoglieva parzialmente il ricorso.

 

La Corte, ad espletamento della propria motivazione, non riteneva integrata la fattispecie di cui all’art. 28, comma 4, CGS, in quanto, nel rapporto arbitrale, si evinceva unicamente che il giocatore della squadra avversaria, vittima delle offese, minacciava di abbandonare il terreno di gioco se tali offese fossero continuate.

 

Al fine di decidere, il Collegio aveva ritenuto opportuno ascoltare il Direttore di gara, Sig. R.G., il quale aveva specificato che era stato costretto ad interrompere il gioco, su richiesta del calciatore, a causa degli insulti che lo stesso stava ricevendo da parte di un tifoso, distintamente riconosciuto, della squadra ricorrente.

 

In conclusione, questa Corte sosteneva che la condotta posta in essere dalla Società rientrava nella fattispecie disciplinata ex art. 6, comma 3, CGS, per il fatto che non erano stati ravvisati né tanto meno refertati cori o grida o, quanto meno, condotte riconducibili alle fattispecie di cui all’art. 28, comma 4, CGS.

 

Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte Sportiva D’Appello Nazionale accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla Società S.S.D. Trapani 1905 e, per l’effetto, annullava la sanzione della disputa di una gara a porte chiuse e riduceva la sanzione dell’ammenda ad € 1.000,00.

 

Avv. Ludovica Cohen

 

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