Accompagnatori di Media Montagna e Guide Ambientali Escursionistiche: la decisione TAR Abruzzo, Sezione Prima, 19 maggio 2021, n. 306.

Oggetto

Accompagnatori di Media Montagna e Guide Ambientali Escursionistiche: la decisione TAR Abruzzo, Sezione Prima, 19 maggio 2021, n. 306.

Sintesi

L’ente Parco Majella-Morrone, nell’Avviso pubblico per Guida del Parco del 30/07/2020, equiparava la figura dell’Accompagnatore di Media Montagna – unica figura professionale in Abruzzo riconosciuta dalle leggi vigenti per le attività escursionistiche – alla Guida Ambientale Escursionistica.

 

Per ottenere l’annullamento di tale determinazione veniva proposto ricorso al TAR Abruzzo da parte del Collegio Regionale Guide Alpine Abruzzo Elenco Speciale Accompagnatori di Media Montagna.

 

Nel merito il ricorso è stato accolto dalla sentenza TAR Abruzzo n. 306/2021 che ha stabilito, anche richiamando un precedente, conforme, parere del Consiglio di Stato n. 1914/2020 quanto segue:

 

La Legge 2 gennaio 1989, n. 6, recante disposizioni sull’“Ordinamento nazionale delle Guide Alpine”, ha introdotto, a livello nazionale, un sistema professionale ordinistico, che regolamenta le professioni di accompagnamento in montagna. Con L.R. Abruzzo 16 settembre 1998, n. 86, la Regione Abruzzo ha dato attuazione alla Legge Quadro sopra richiamata, istituendo l’Albo professionale e disciplinando nel dettaglio l’ordinamento della professione di “Guida alpina-maestro di alpinismo”, di “Aspirante guida alpina” e di “Accompagnatore di media montagna maestro di escursionismo”.

 

Nelle Regione Abruzzo, pertanto, le professioni di accompagnamento in montagna non possono essere esercitate senza l’iscrizione nel relativo Albo regionale    

 

L’Avviso pubblico impugnato è illegittimo perché, ammettendo la figura della “Guida ambientale escursionistica” (G.A.E.) ai sensi della Legge n. 4 del 2013 a partecipare alla selezione per conseguire il titolo di “Guida del parco nazionale della Majella”, riconosce implicitamente la possibilità di esercitare la professione di accompagnamento in montagna anche a persone non iscritte all’Albo delle Guide Alpine ovvero all’Elenco Speciale degli Accompagnatori di Media Montagna (A.M.M.).

 

La qualificazione delle G.A.E. come guide esclusive del Parco ex art. 14 della Legge 394/1991 consentirebbe l’esercizio della professione di Guida Escursionistica da parte di soggetti che non hanno superato la selezione e seguito il necessario iter formativo previsto dalla L. R. 86/1998, con evidente pericolo per gli utenti che, privi di adeguata conoscenza del territorio montano e competenza tecnica, scelgono, per tutelare la propria incolumità, di affidarsi ai professionisti per la propria attività escursionistica in montagna.

 

Anche il parere del Consiglio di Stato n. 1914/2020 ha indicato la linea di demarcazione tra gli ambiti di attività delle G.A.E. e degli A.M.M., distinguendo in modo netto l’attività di divulgazione ambientale (in ambienti del tutto privi di pericoli) dall’attività escursionistica su sentieri impegnativi ed in ambienti non privi di pericoli, che rimane riservata agli A.M.M., oltre che alle Guide Alpine.

 

L’ontologica distinzione di qualifiche e competenze è cristallizzata nell’art. 16, comma 3, della L.R. Abruzzo n. 86/1998, secondo la quale la Guida esclusiva del Parco può essere svolta solo dagli A.M.M. per espressa previsione legislativa.

 

L’Avviso pubblico impugnato pone, invece, in modo illegittimo la figura delle G.A.E. su un piano di perfetta equiparazione con quella degli A.M.M. e va, pertanto, annullato.

Keywords

SPORT – ACCOMPAGNAMENTO IN MONTAGNA – QUALIFICHE PROFESSIONALI

Autore

Avv. Stefania Rossi

 

 

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