Decisione del TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZ. DISCIPLINARE - N. 0043/TFN-SD/2022-2023 DEL 23.09.2022. GIURISDIZIONE SPORTIVA

Titolo/Oggetto

Decisione del TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZ. DISCIPLINARE - N. 0043/TFN-SD/2022-2023 DEL 23.09.2022

GIURISDIZIONE SPORTIVA

Estremi provvedimento

Corte Federale D’Appello Sez. II - decisione N. 0039/CFA/2022-2023 REGISTRO PROCEDIMENTI N. 0037/CFA/2022-2023 –   REGISTRO PROCEDIMENTI N. 0038/CFA/ 2022 – 2023 Salvatore Mezzacapo (Presidente), Luigi Caso (Componente relatore), Federico Di Matteo (Componente)

Massima

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice sportivo la controversia di natura tecnica e disciplinare ai sensi del D.L. n. 220/2003, convertito nella L. n. 280/2003, secondo cui, ai sensi dell’art. 1, «la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. Ai sensi dell’art. 2, punto b), è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari».

Keywords

GIURISDIZIONE SPORTIVA - SANZIONE DISCIPLINARE

 

La sentenza della Corte Federale D’Appello, Sez. II, n. 0039 /CFA/2022 – 2023, respinge i reclami proposti dalla Società Paganese Calcio 1926 S.r.l. e dal Sig. F.R.

La vicenda esaminata trae origine dai ricorsi avanzati dalla Società Paganese Calcio 1926 S.r.l. e dal Sig. F.R. avverso le sanzioni inflitte dal Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare, che aveva irrogato, nei confronti della Società, euro 40.000,00 di ammenda e, nei confronti del Sig. F.R., in qualità di Presidente e legale rappresentante p.t. della Società, giorni 60 (sessanta) di inibizione.

A seguito di segnalazione da parte della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi Organizzativi, il Giudice di prime cure condannava i ricorrenti in quanto era stato riscontrato il mancato adempimento, da parte della Società, agli impegni, di seguito riportati, assunti con la sottoscrizione del Sig. F.R. In specie, tesserare, entro il 1° febbraio 2022, almeno venti calciatrici di età compresa tra i 5 e i 12 anni, al fine di partecipare ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini - come sancito dal Titolo III del Sistema delle Licenze Nazionali lett. e), capo A) - e partecipare al Campionato Under 15 con almeno una squadra di calcio femminile del proprio settore giovanile - ai sensi del Titolo III del Sistema delle Licenze Nazionali lett. f), capo A) -.

La Società e il Sig. F.R., nel proporre due distinti ricorsi di analogo contenuto, domandavano la riduzione della sanzione inflitta in applicazione del principio della continuità tra le condotte ascritte.

I reclamanti, a fondamento delle proprie ragioni, nel reiterare le eccezioni già presentate in primo grado, asserivano la mancanza di qualsiasi forma di responsabilità, sottolineando che l’impossibilità ad adempiere alle loro prestazioni era da attribuire a causa di forza maggiore.

I ricorrenti, infatti, affermavano che, a causa dell’epidemia da Covid-19 che aveva colpito, tra gli altri, il Comune di Pagani, l’unico impianto sportivo agibile era lo stadio “Marcello Torre”, riservato esclusivamente per le competizioni della prima squadra e, per tale ragione, la Società  era stata costretta a stipulare un contratto per concessione d’uso di spazi, pagando, tra l’altro, una ragguardevole somma, per far allenare i giovani calciatori della squadra Primavera presso l’impianto “Giuseppe Piccolo” di Cercola, sito addirittura nella Provincia di Napoli. Aggiungevano, infine, che i genitori delle giovani calciatrici si erano mostrati riluttanti a far allenare le figlie lontano dalla città di Pagani.

La Corte Federale D’Appello, preliminarmente attesa l’identità oggettiva e soggettiva dei reclami avanzati dalla Società Paganese 1926 S.r.l. e dal Sig. R.F., disponeva la riunione dei medesimi e, dopo aver esaminato gli atti e valutato le motivazioni addotte, li respingeva.

La Corte, ad espletamento della propria motivazione, affermava che gli obblighi assunti, da parte della Società, al momento della sottoscrizione, da parte del Presidente, Sig. F.R., di cui al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – capo A) n. 1), lett. e) e lett. f), del Sistema delle Licenze nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2021/2022, giuridicamente, sono da inquadrare all’interno della categoria delle obbligazioni alternative.

Tale tipologia di obbligazione si differenzia dall’ obbligazione facoltativa, in quanto, come sancito dagli artt. 1286 e 1288 c.c., prevede differenti possibilità di adempimento nel caso in cui una delle prestazioni divenga impossibile prima che il debitore abbia effettuato la sua scelta e non determina la liberazione del debitore medesimo, che resta dunque obbligato ad eseguire l’altra prestazione. Differente è la ratio dell’obbligazione facoltativa, secondo cui l’impossibilità dell’unica prestazione prevista estingue l’obbligazione e libera il debitore, in quanto non è tenuto ad adempiere alle prestazioni facoltative previste.

In ragione di quanto sopra, il Collegio evidenziava che, al 1˚ febbraio 2022, data di scadenza del termine assegnato dalle norme per l’adempimento delle obbligazioni assunte, la Società ricorrente, in qualità di soggetto debitore, al quale spettava la scelta della prestazione da adempiere tra quelle poste in alternativa, non aveva ancora effettuato tale scelta e che sugli stessi reclamanti sarebbe dovuto cadere l’onere di fornire la prova dell’impossibilità di eseguire le prestazioni per causa di forza maggiore.

In mancanza di prova, pertanto, l’obbligazione non può ritenersi estinta per le ragioni esposte.

Questa Corte, in riferimento alle medesime disposizioni, specificava che l’obbligo si ritiene, in alternativa, rispettato in casi tassativamente previsti dal Titolo III - Criteri Sportivi e Organizzativi.

Per i medesimi motivi, il Collegio riteneva di non poter accogliere la richiesta avanzata in merito all’applicazione del principio della continuazione ai fini della determinazione del quantum della pena, ritenendo le condotte poste in essere dagli attuali reclamanti del tutto autonome e indipendenti, consistendo, l’una, nell’obbligo inevaso di tesserare almeno 20 calciatrici, di età compresa tra i 5 e 12 anni, e, l’altra, nella violazione dell’impegno a partecipare al Campionato Under 15 con almeno una squadra di calcio femminile.

In conclusione, la Corte affermava che, seppur tali obblighi potevano essere assolti contemporaneamente, ciò non toglieva che le due prestazioni rimanevano distinte fra loro precisando, inoltre, che potrebbe configurarsi la sussistenza del vincolo della continuazione qualora il soggetto, con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, commetta, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse disposizioni,  rimanendo a carico della parte provare la sussistenza dell’elemento dell’univocità del disegno criminoso.

Circostanze non ravvisabili nel caso di specie.

Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte Federale D’Appello respingeva i reclami proposti dalla Società Paganese 1926 S.r.l. e dal Sig. F.R.

 

Avv. Ludovica Cohen

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