Decisione del GIUDICE SPORTIVO – TRIBUNALE FEDERALE FIPAV - C.U. N. 11 DEL 1.08.2022. GIURISDIZIONE SPORTIVA

Titolo/Oggetto

Decisione del GIUDICE SPORTIVO – TRIBUNALE FEDERALE FIPAV - C.U. N. 11 DEL 1.08.2022

GIURISDIZIONE SPORTIVA

Estremi provvedimento

Corte Federale di Appello – C.U. N. 01 del 12.09.2022 – Avv. Claudio Cutrera (Presidente) – Avv. Francesca Romana Pettinelli (Componente) – Avv. Giulia Mennuni (Componente)

Massima

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice sportivo la controversia di natura tecnica e disciplinare ai sensi del D.L. n. 220/2003, convertito nella L. 280/2003, secondo cui ai sensi dell’art. 1 «la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. Ai sensi dell’art.2, punto b), è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari».

 

L’art. 40, n. 7 Regolamento Giurisdizionale dispone «la decisione del Tribunale Federale è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata».

 

Ai sensi dell’art. 42, n. 2 del Regolamento Giurisdizionale «il reclamo è depositato presso la Corte Federale di Appello entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione. Il reclamo e il provvedimento di fissazione d’udienza sono comunicati, a cura della segreteria, ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente».

 

L’art 101 Regolamento Giurisdizionale sancisce: «1. Nell’erogazione, in concreto, delle sanzioni si deve tenere conto delle particolari condizioni in cui si sono svolti i fatti, della loro risonanza, della personalità del loro autore ed, in genere, di tutte quelle circostanze che siano idonee a proporzionare la sanzione all’infrazione. 2. L’Organo Giudicante tiene conto altresì della concreta afflittività della sanzione irrogata e, con riguardo alle sanzioni di cui agli artt. 96 e 97, può differirne il termine di decorrenza fino all’inizio della stagione sportiva successiva, dandone conto nella motivazione. 3. Se l’autore dell’infrazione, per la sua posizione nell’ambito della FIPAV, è investito di particolari responsabilità, la sanzione da infliggere deve essere aggravata».

 

Ai sensi dell’art. 104 Regolamento Giurisdizionale: «dei responsabili una o più delle seguenti circostanze: a) avere agito in stato di ira, determinato da fatto ingiusto altrui; b) aver concorso il fatto doloso della persona offesa a determinare l’evento unitamente all’azione od omissione del colpevole prima del procedimento; c) avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno o l’essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell’infrazione; d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale. 2. Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nel precedente comma può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena».

 

L’art. 106 Regolamento Giurisdizionale prevede che «1. Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall’organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti. 2. Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall’organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa. 3. Nell’ipotesi di concorso di persone nell’infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l’intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono».

Keywords

GIURISDIZIONE SPORTIVA  - SANZIONE DISCIPLINARE

Commento/Sintesi

La sentenza della Corte Federale di Appello n. 01 del 12.09.2022 accoglie parzialmente il reclamo proposto dal Sig. E.B.

 

La vicenda esaminata trae origine dal ricorso avanzato dal Sig. E.B. avverso la sanzione inflitta dal Tribunale Federale che aveva irrogato a suo carico la sospensione da ogni attività Federale per mesi sei.

 

La decisione del Giudice di prime cure era motivata dal fatto che l’odierno reclamante aveva violato l’art. 111 del Regolamento Giurisdizionale; nello specifico, aveva partecipato alla gara n. 824 di serie DM del 9.04.2022 tra le squadre DM Mare Sport e Le Torri Volley, nonostante su di lui pendesse la sanzione della sospensione da ogni attività Federale per mesi tre irrogatagli dal Tribunale Federale, con C.U. n. 100 affisso all’Albo in data 07.04.2022.

 

Il tesserato, nel proporre ricorso, insisteva per l’audizione del teste Sig. C. per i motivi già portati all’attenzione del Tribunale Federale ed in questa sede reiterati.

 

Il reclamante, oltre a lamentare il vizio di mancata applicazione di tutti i principi del giusto processo e la ricerca di elementi a discolpa dello stesso, evidenziava il vizio di mancata applicazione del principio di buona fede della condotta ascrittagli, nonché il vizio della mancata audizione del teste indicato dalla difesa.

 

Il ricorrente continuava a sostenere di non essere venuto a conoscenza della pubblicazione del provvedimento di sospensione, irrogato dal Giudice di prime cure, incolpevolmente e pertanto di aver partecipato alla gara, oggetto di gravame, esclusivamente in buona fede. La difesa precisava come ad uno dei due legali del Sig. E.B. non era mai stata notificata la Pec contenente la decisione del  Tribunale Federale di cui al C.U. n. 100 e come la stessa Pec era stata dirottata nelle comunicazione indesiderate dell’indirizzo di posta elettronica dell’altro difensore, circostanza per cui lo stesso legale non avrebbe potuto prenderne debitamente conoscenza ed informare immediatamente il suo assistito.

 

La Corte Federale di Appello, con ordinanza resa alla prima udienza del 1.09.2022, ammetteva la prova testimoniale avanzata dalla difesa e rinviava udienza in data 8.09.2022.

 

In quest’ultima data la Corte, successivamente l’audizione del teste e dopo le conclusioni del Procuratore e dei legali del reclamante, accoglieva parzialmente il ricorso avanzato dal Sig. E.B.

 

Il Collegio, ad espletamento della propria motivazione, preliminarmente faceva riferimento a quanto sancito dagli art. 40 n. 7 e 42 n. 2 del Regolamento Giurisdizionale i quali rispettivamente recitano: “La decisione del Tribunale Federale è senza indugio comunicata alla parti e pubblicata” e “Il reclamo è depositato presso la Corte Federale di Appello entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione”.

 

In considerazione di ciò, la Corte non può che condividere quanto affermato dal Tribunale, ovvero che ciò che rileva è la pubblicazione del provvedimento e non la sua comunicazione, pertanto, è da ritenere che le sentenze degli organi giurisdizionali sono immediatamente esecutive così come la piena conoscenza di qualsiasi provvedimento si ha dal momento della sua affissione sul sito della Federazione.

 

A detta della Corte, il Sig. E.B., prima di partecipare alla gara, avrebbe dovuto consultare il sito istituzionale della Federazione al fine di constatare se fosse stato o meno pubblicato un provvedimento che lo potesse riguardare.

 

In conclusione, nonostante sia riconosciuta una responsabilità in capo al reclamante, il Collegio, ai sensi degli artt. 101, 104 e 106 del Regolamento Giurisdizionale, ritiene di dover tenere conto di talune circostanze, quali quella relativa alla Pec, il comportamento dell’odierno deferito e quella della limitata vicinanza tra la pubblicazione del provvedimento e la gara.

 

Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte Federale di Appello, in ossequio al principio della gradualità della pena e di precedenti giurisprudenziali emessi, in casi analoghi, sia dal Tribunale Federale che da questa Corte di Appello, accoglie parzialmente il ricorso avanzato dal Sig. E.B. e ridetermina la sanzione riducendola ad una sospensione da ogni attività Federale sino al 15. 09.2022 compreso.

Autore

Avv. Ludovica Cohen

 

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