Decisione del GIUDICE SPORTIVO –SEZIONE DISCIPLINARE – DECISIONE N. 84/TFNSD 2021/2022. GIURISDIZIONE SPORTIVA

Titolo/Oggetto

Decisione del GIUDICE SPORTIVO – SEZIONE DISCIPLINARE – DECISIONE N. 84/TFNSD 2021/2022

GIURISDIZIONE SPORTIVA

Estremi provvedimento

Corte Federale D’Appello, Sezioni Unite - decisione N. 0067/CFA/2021-2022 REGISTRO PROCEDIMENTI N. 0081/CFA/2021-2022 – Mario Luigi Torsello (Presidente), Roberto Caponigro (Componente), Mauro Mazzoni (Componente), Vincenzo Barbieri (Componente), Francesco Sclafani (Componente relatore)

Massima

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice sportivo la controversia di natura tecnica e disciplinare ai sensi del D.L. n. 220/2003, convertito nella L. 280/2003, secondo cui, ai sensi dell’art. 1, «la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. Ai sensi dell’art. 2, punto b), è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari».

 

L’art. 50, comma 5, CGS sancisce che «è consentito agli organi di giustizia sportiva rimettere in termini una parte se è incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile».

 

Ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), n. 2 CGS, «gli atti per i quali è prevista dal Codice la comunicazione agli interessati devono essere comunicati con le seguenti modalità, da considerarsi alternative fra loro: a) per le persone fisiche: 1) all'indirizzo di posta elettronica certificata del tesserato o della società di appartenenza, comunicato all'atto del tesseramento. La società ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione al tesserato. In caso di mancata trasmissione al tesserato da parte della società, nei confronti della stessa possono essere inflitte una o più sanzioni di cui all'art. 8, tranne che la stessa non ne dimostri la impossibilità; 2) nell'ipotesi in cui l'interessato non risulti tesserato al momento della instaurazione del procedimento, all'indirizzo di posta elettronica certificata della società dell'ultimo tesseramento. La società ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione all'interessato dandone prova all'organo procedente. In caso di mancata trasmissione all'interessato da parte della società, nei confronti della stessa possono essere inflitte una o più

 

sanzioni di cui all'art. 8, tranne che la stessa non ne dimostri la impossibilità;

 

3) all'indirizzo di posta elettronica certificata formalmente comunicato agli organi di giustizia sportiva ai fini del procedimento. Tale indirizzo può essere modificato nel corso del procedimento unicamente con atto separato notificato alle altre parti del procedimento e alla segreteria dell'organo giudicante».

Keywords

GIURISDIZIONE SPORTIVA - SANZIONE DISCIPLINARE

Commento/Sintesi

La sentenza della Corte Federale D’Appello, Sezioni Unite, n. 0067 CFA/2021 – 2022, accoglie parzialmente il reclamo proposto dalla Procura Federale avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare.

 

La vicenda esaminata trae origine dal deferimento proposto innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, da parte della Procura Federale nei confronti del Sig. A.S. in seguito alla violazione commessa ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, in relazione all’art. 33, comma 1, e all’art. 37, comma 1, del Regolamento Settore Tecnico e all’art. 38, comma 1, NOIF, per aver svolto, durante la stagione 2019-2020, il ruolo di allenatore presso la Società Polisportiva Garden Srl SSD, malgrado non fosse in regola con il tesseramento relativo alla stagione in corso.

 

A seguito della pronuncia di improcedibilità da parte del Tribunale Federale Nazionale del deferimento nei confronti del tecnico, Sig. A.S., la Procura Federale proponeva reclamo riguardo al deferimento in causa, vedendosi restituiti gli atti per quanto di sua competenza.

 

Il Giudice di prime cure aveva ritenuto improcedibile il deferimento per la mancata instaurazione del contraddittorio, in quanto la Procura, dopo aver notificato l’avviso di conclusione delle indagini ed il deferimento all’indirizzo pec della Società Accademia Rimini Calcio, ultima Società in cui il Sig. A.S. era tesserato, non aveva dato prova della concreta conoscenza degli atti da parte del destinatario, non dimostrando pertanto che la suddetta Società avesse provveduto a sua volta a notificare gli atti inerenti al deferimento.

 

In merito a ciò, il Tribunale specificava come la Procura avrebbe dovuto fornire tale prova, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), n. 2 CGS.

 

La reclamante, a fondamento delle proprie ragioni, sosteneva che l’inoltro degli atti presso l’indirizzo pec della Società Accademia Rimini Calcio sarebbe bastato a ritenersi idoneo per il perfezionamento della comunicazione, a nulla rilevando una successiva trasmissione degli stessi atti da parte della Società, in quanto l’art. 53, comma 5, lett a), n. 2 CGS prevede una forma di conoscenza legale dell’atto che prescinde da una conoscenza reale da parte del destinatario.

 

La Procura nel proporre ricorso richiedeva, in via principale, il riconoscimento della validità di tutte le comunicazioni inviate al deferito e la restituzione degli atti, ed in subordine, la rimessione in termini per il rinnovo degli avvisi, appellandosi a quanto disposto dall’art. 50, comma 5, CGS.

 

La Corte Federale D’Appello, nell’accogliere parzialmente il reclamo proposto, riteneva necessario trovare un punto di equilibrio tra la necessità di instaurare il contraddittorio e quella di assicurare il corretto esercizio della funzione disciplinare assegnata alla Procura.

 

La Corte, ad espletamento della propria motivazione, dopo aver osservato quanto disposto dal Codice di giustizia sportiva, ovvero che i tesserati delle società non professionistiche, al momento del tesseramento o del rinnovo di questo, devono comunicare l’indirizzo pec della società per la quale si tesserano, faceva riferimento all’art. 53, comma 5, lett. a), CGS, che prevede modalità alternative di comunicazione alle persone fisiche.

 

Nel caso in esame, la comunicazione degli atti era avvenuta ai sensi del n. 2 della disposizione sopra menzionata.

 

Tale iter di comunicazione non è equiparabile alla notificazione presso il domiciliatario ex art. 141 c.p.c., che si perfeziona con la consegna o invio dell’atto nel luogo ed alla persona indicata nell’elezione di domicilio, poiché il CGS, oltre a non regolare tale effetto, dispone che la procedura di comunicazione si sviluppi in una fase successiva, ovvero che sia la Società a trasmettere la notifica al destinatario, pena l’irrogazione di sanzioni. Ciò a dimostrazione che la comunicazione dell’atto non può fermarsi presso la Società, come avviene per legge per il domiciliatario, ma deve giungere alla persona fisica a cui è destinata, concretizzandosi nella reale conoscenza di quest’ultima.

 

La Corte, inoltre, sosteneva che anche nel caso di una presunta responsabilità, in capo alla Società, per la mancata comunicazione all’interessato, ciò non sarebbe stato, in ogni caso, rilevante per il perfezionamento della comunicazione stessa, precisando come la Procura, in questa situazione, abbia adempiuto correttamente al proprio dovere, vale a dire, notificare gli atti all’indirizzo pec della Società dell’ultimo tesseramento del destinatario.

 

Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte Federale D’Appello riteneva sussistere i presupposti ex art. 50, comma 5, CGS e, pertanto, accoglieva l’istanza di rimessione in termini presentata dalla Procura Federale, con riferimento al termine previsto dall’art. 123, comma 1, CGS ed infine ordinava alla stessa Procura di notificare direttamente al Sig. A.S. l’avviso di conclusione delle indagini, al fine di evitare una reiterazione della condotta della Società in questione.

Autore

Avv. Ludovica Cohen

 

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