Decisione del GIUDICE SPORTIVO – DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – LND - C.U. N. 196 DEL 21.6.2021 - GIURISDIZIONE SPORTIVA

Titolo/Oggetto

Decisione del GIUDICE SPORTIVO – DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – LND - C.U. N. 196 DEL 21.6.2021

GIURISDIZIONE SPORTIVA

Estremi provvedimento

Corte Sportiva D’Appello Nazionale Sez. III - decisione N. 239/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 008/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI – Dott. Patrizio Leozappa (Presidente), Dott. Fabio Di Cagno (Vice Presidente), Dott. Stefano Agamennone (Componente Relatore), Dott. Franco Granato (Rappresentante AIA)

Massima

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice sportivo la controversia di natura tecnica e disciplinare, ai sensi del D.L. n. 220/2003, convertito nella L. n. 280/2003, secondo cui, ai sensi dell’art. 1 «la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. Ai sensi dell’art. 2, punto b), è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari».

 

Ai sensi dell’art. 28, comma 4, CGS, «le società sono responsabili per l’introduzione o l’esibizione negli impianti sportivi, da parte  dei  propri  sostenitori,  di  disegni,  scritte,  simboli,  emblemi  o  simili,  recanti  espressioni  di  discriminazione. Esse sono responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione. In caso di prima violazione si applica la sanzione minima di cui all’art. 8, comma 1, lettera d). Qualora alla prima violazione si verifichino fatti particolarmente gravi e rilevanti, possono essere  inflitte, anche congiuntamente e disgiuntamente tra loro, la sanzione della perdita della gara e  le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere e), f), g), i), m). In caso di violazione successiva alla prima, oltre all’ammenda di almeno euro 50.000,00 per le società professionistiche e di almeno  euro  1.000,00  per  le  società  dilettantistiche,  si  applicano,  congiuntamente  o  disgiuntamente tra loro, tenuto conto delle concrete circostanze dei fatti e della gravità e  rilevanza degli stessi, la sanzione della perdita della gara e le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1,  lettere d), e), f), g), i), m)».

Keywords

GIURISDIZIONE SPORTIVA  - SANZIONE DISCIPLINARE

Commento/Sintesi

La sentenza della Corte Sportiva D’Appello Nazionale della FIGC, Sez. III, n. 008 CSA/2020 – 2021, ritiene che la sanzione irrogata da parte del Giudice Sportivo nei confronti della Società Latina Calcio 1932 a.r.l. può essere in parte ridotta e, pertanto, accoglie il reclamo proposto dalla stessa.

 

La vicenda esaminata trae origine dal reclamo presentato dalla Società Latina Calcio 1932 a.r.l., avverso le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo nei confronti della reclamante. Sanzioni, corrispondenti al pagamento di un’ammenda di € 2.000,00 e alla disputa di una gara a porte chiuse, che sono state comminate con riguardo alla gara Latina/ US Savoia del 19.06.2021, in seguito a frasi offensive, cori ed espressioni recanti discriminazioni per motivi di razza. Condotta reiterata, nonostante, ai sostenitori della squadra laziale, fosse stato rivolto l’invito, tramite altoparlanti, a desistere da tale comportamento.

 

La Società Latina Calcio a.r.l, nel proporre il reclamo, deduceva a sostegno due motivi, ovvero l’insussistenza della responsabilità in capo alla Società e l’eccessività della pena inflitta. Chiedeva così, in via principale, l’annullamento delle sanzioni inflitte e, in via subordinata, tanto la riforma del provvedimento impugnato, riducendo la sanzione economica al minimo e, con riferimento alla disputa della partita a porte chiuse, la chiusura del solo settore di provenienza dei cori.

 

Per ciò che concerne il primo motivo, la proponente eccepiva sia l’occasionalità delle condotte poste in essere dai tifosi, nello specifico due episodi in pochi secondi, sia l’esiguità numerica dei soggetti agenti, un totale di una decina di persone, sia la predisposizione di cautele da parte della Società.

 

Ancora, la stessa, a conferma della gravosità della sanzione irrogata dal giudice di prime cure, evidenziava il fatto che né il Direttore di Gara né gli Assistenti avevano riferito alcunché riguardo a quanto riportato dal Commissario di Campo nel proprio rapporto.

 

In merito al secondo motivo, la Società laziale contestava la decisione del Giudice Sportivo in merito alla sanzione della squalifica, in quanto, quest’ultima, secondo opinione della reclamante, dovrebbe essere irrogata esclusivamente in presenza di elementi di estrema gravità.

 

La Corte Sportiva D’Appello Nazionale accoglieva parzialmente il reclamo avanzato dalla Società Latina Calcio a.r.l., in merito alla misura delle sanzioni irrogate, ai sensi dell’art. 28, comma 4, CGS, che prevede, nell’ipotesi di prima violazione, in caso di “cori, grida e ogni altra manifestazione che siano per dimensione e percezione reale del fenomeno espressione di discriminazione”, l’applicazione della sanzione minima di cui all’art. 8, comma 1, lett. d), ossia l’obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori.

 

La Corte, pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, nel caso che ci occupa, non riscontrava alcuna reiterazione dei comportamenti tenuti dai tifosi, in quanto, successivamente alla diffusione del messaggio per mezzo degli altoparlanti da parte della Società, non si erano verificati altri episodi discriminatori ed, infine, anche per il fatto che né il Direttore di Gara né gli Assistenti avevano ritenuto le condotte degli spettatori gravose a tal punto.

 

Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte Sportiva D’Appello Nazionale, nell’accogliere parzialmente il reclamo, riduceva ad € 1.500,00 la sanzione dell’ammenda e disponeva l’obbligo di disputare una gara interna con il settore curva riservato alla società ospitante privo di spettatori.

Autore

Dott.ssa Ludovica Cohen

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