Decisione del GIUDICE SPORTIVO – DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – LND - C.U. N. 186 DEL 14.6.2021 - GIURISDIZIONE SPORTIVA

Titolo/Oggetto

Decisione del GIUDICE SPORTIVO – DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – LND - C.U. N. 186 DEL 14.6.2021

GIURISDIZIONE SPORTIVA

Estremi provvedimento

Corte Sportiva D’Appello Nazionale FIGC, Sez. III - decisione N. 237/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 005/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI – Dott. Salvatore Lo Giudice (Vice Presidente), Dott. Andrea Lepore (Componente relatore), Dott. Paolo Tartaglia (Componente), Dott. Antonio Cafiero (Rappresentante AIA)

Massima

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice sportivo la controversia di natura tecnica e disciplinare, ai sensi del D.L. n. 220/2003, convertito nella L. n. 280/2003, secondo cui, ai sensi dell’art. 1, «la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. Ai sensi dell’art.2, c.1, lett. b), è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari».

 

Ai sensi dell’art. 36, comma 1, CGS, «Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara; per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico».

Keywords

GIURISDIZIONE SPORTIVA  - SANZIONE DISCIPLINARE

Commento/Sintesi

La sentenza della Corte Sportiva D’Appello Nazionale FIGC, Sez. III, n. 005 CSA/2020 – 2021, afferma che la sanzione irrogata da parte del Giudice Sportivo nei confronti del calciatore S. Z. può essere in parte ridotta e, pertanto, accoglie il reclamo proposto dalla Società F.C. Rieti S.r.l.

 

La vicenda esaminata trae origine dal reclamo, da parte della Società F.C. Rieti S.r.l., avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo nei confronti del calciatore S. Z., al quale era stata comminata la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara, a seguito della gara Rieti/Città di Campobasso del 13.06.2021.

 

La decisione era motivata dal fatto che, secondo il Giudice Sportivo, al termine della gara, il Sig. S. Z., oltre ad aver spinto un calciatore avversario ed essere stato allontanato solo grazie all’intervento dei compagni di squadra, aveva rivolto una espressione irriguardosa nei confronti dell’arbitro, reiterandola per tre volte.

 

La Società F.C. Rieti S.r.l., nel proporre il reclamo, non contestava la condotta irrispettosa nei confronti del direttore di gara tenuta dal Sig. S. Z., che si era scusato nuovamente, ma piuttosto l’atteggiamento avuto nei confronti dell’avversario, delineando così altra versione dei fatti, ovvero che, durante la gara, il calciatore era stato oggetto di numerosi interventi fallosi da parte degli avversari, fattore che aveva determinato il suo nervosismo e che, al termine dell’incontro, si era limitato a spingere un calciatore del Campobasso.

 

La Corte Sportiva D’Appello Nazionale, nell’accogliere il reclamo avanzato dalla Società F.C. Rieti S.r.l., dopo aver premesso che la sanzione irrogata dal giudice di prime cure si basava su una condotta ipoteticamente violenta e gravemente antisportiva nei confronti dell’avversario e su alcune frasi irrispettose rivolte all’arbitro, successivamente ad un’attenta valutazione degli atti di gara, riteneva che la condotta posta in essere dal calciatore Z., più che rientrare nell’alveo di un comportamento violento, si accostava tutt’al più ad una condotta antisportiva non grave.

 

Oltremodo, la Corte, preso in considerazione che le espressioni offensive avrebbero determinato l’ulteriore sanzione minima della squalifica per 2 giornate effettive di gara, come previsto dall’art. 36, comma 1, lett. a) CGS, riteneva, tenuto conto del comportamento avuto sul terreno di gioco e la condotta posta in essere nei confronti dell’arbitro, che la sanzione che doveva essere comminata per tabulas era la squalifica per 3 giornate effettive di gara e non per 4, come irrogata dal giudice di prime cure.

 

Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte Sportiva D’Appello Nazionale, apprezzato il rammarico del calciatore Z. durante l’udienza, riteneva che, nel caso di specie, era possibile prendere in considerazione le circostanze attenuanti ex art. 36, comma1, CGS, e, pertanto, accoglieva il reclamo avanzato, riducendo ulteriormente la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Autore

Dott.ssa Ludovica Cohen

 

Scarica il file in formato pdf