Decisione del GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA DI SERIE A C.U. N. 218 DEL 12.3.2021 GIURISDIZIONE SPORTIVA

Titolo/Oggetto

Decisione del GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA DI SERIE A C.U. N. 218 DEL 12.3.2021

GIURISDIZIONE SPORTIVA

Estremi provvedimento

Corte Sportiva D’Appello Nazionale Sez. I - decisione N. RG 145/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 132/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI – Dott. Piero Sandulli (Presidente), Dott. Lorenzo Attolico (Vice Presidente), Dott. Maurizio Borgo (Componente Relatore), Dott. Carlo Bravi (Rappresentante AIA)

Massima

I rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordimento della Repubblica sono regolati ai sensi dell’art. 1 della legge 17 ottobre 2003, n. 280, che stabilisce: “La Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. I rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo”.

Keywords

GIURISDIZIONE SPORTIVA – GIURISDIZIONE STATALE

Commento/Sintesi

La sentenza della Corte Sportiva D’Appello Nazionale, Sez. I, n. 132 CSA/2020 – 2021, ritiene che la decisione riguardo la mancata irrogazione della sanzione, prevista dall’art. 53 delle NOIF, da parte del Giudice Sportivo, nei confronti della Società F.C. Torino S.p.A., non sia impugnabile e respinge il reclamo da parte della Società S.S. Lazio S.p.A.

 

La vicenda esaminata trae origine dal reclamo proposto, da parte della Società S.S. Lazio S.p.A., avverso la decisione del Giudice Sportivo per non aver applicato, nei confronti della Società F.C. Torino S.p.A., la sanzione prevista dall’art. 53 delle NOIF per la mancata disputa del predetto incontro di calcio, ovvero la sconfitta con il risultato di 3-0 a danno della stessa F.C. Torino S.p.A.

 

A sostegno dell’impugnazione ad ottenere tanto l’annullamento della decisione del Giudice Sportivo, quanto l’applicazione, nei confronti della Società F.C. Torino S.p.A., della sconfitta per 3-0, la reclamante deduceva diversi motivi; affermava quindi che, diversamente da quanto previsto dal Giudice Sportivo, i presupposti per il riconoscimento, in favore della Società F.C. Torino S.p.A., della forza maggiore, ai sensi dell’art. 55 delle NOIF, non ricorrevano.

 

La Società S.S. Lazio S.p.A., ancora, contestava che il Giudice Sportivo doveva accertare l’illegittimità e, conseguentemente, disapplicare il provvedimento adottato dal Dipartimento della prevenzione dell’Asl di Torino in data 1 marzo 2021, con il quale veniva precisato che la misura di quarantena disposta nei confronti del gruppo squadra del Torino scadeva alla mezzanotte del 2 marzo 2021.

 

La Società F.C. Torino S.p.A., successivamente, con memoria chiedeva il rigetto del ricorso.

La Corte Sportiva D’Appello Nazionale, nel rigettare il reclamo avanzato dalla Società S.S. Lazio S.p.A., avente ad oggetto la richiesta di procedere all’accertamento incidentale del provvedimento adottato dall’Asl di Torino, di disapplicare il predetto e di irrogare nel confronti della Società F.C. Torino S.p.A., la sconfitta per 3-0 in riferimento all’incontro di calcio Lazio-Torino in programma il 2 marzo 2021, ha motivato che la stessa Corte non può disapplicare i provvedimenti  amministrativi, adottati da un’autorità statale, o come, nel caso di specie, territoriale, trattandosi per l’appunto “di atti amministrativi di fonte superiore rispetto alle norme federali, che cedono di fronte ai medesimi”. (cfr., in tale senso, Collegio di Garanzia del CONI – Sezioni Unite, decisione 7 gennaio 2021, n. 1).

 

A sostegno di tale considerazione, la Corte ha richiamato il disposto di cui all’art. 1 della legge 17 ottobre 2003, n. 280 che stabilisce: “La Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. I rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo” .

 

L’ordinamento sportivo internazionale è vero un ordinamento originario, ma non sovrano, in quanto subordinato a quelli nazionali, pertanto, nelle ipotesi di contrasto tra ordinamenti, prevale quello statale, in quanto sovrano e garante dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione, nel caso di specie, il diritto alla tutela della salute sia essa individuale che collettiva.

 

Alla luce di quanto appena esposto, la Corte ha chiarito che, contrariamente a quanto affermato dalla Società reclamante, gli organi di giustizia sportiva non sono competenti a conoscere, sebbene incidenter tantum, della legittimità degli atti amministrativi, né tantomeno possono disapplicarli.

 

A ciò la Corte ha aggiunto che, qualora si fossero potute superare le predette criticità, ad ogni modo la circostanza che l’autorità amministrativa, che aveva posto in essere l’atto amministrativo di cui la Società reclamante richiedeva la disapplicazione, non era parte del giudizio ed ulteriormente che l’atto in questione avrebbe perso efficacia già dal 28 febbraio, o comunque dal 1 marzo, rendendo pertanto contradditoria la richiesta esternata dalla S.S. Lazio S.p.A..

 

Per ciò che concerne l’ulteriore motivo del ricorso, con il quale la Società S.S. Lazio S.p.A. asseriva che la Società F.C. Torino S.p.A. non sarebbe stata improntata ai canoni della lealtà sportiva e della correttezza, la Corte non ha avuto riguardo nel ritenere che, effettivamente, il provvedimento adottato dall’Asl Torino in data 1 marzo 2021 destava qualche perplessità, soprattutto in ordine al fatto che un atto amministrativo con finalità di prevenzione alla salute collettiva, specialmente a fronte di una grave emergenza sanitaria, non poteva produrre effetti dal giorno successivo alla sua adozione.

 

A tal proposito, la Corte, convenendo con la Società reclamante, sottolineava il principio secondo il quale, il fine ultimo dell’ordinamento sportivo è quello di valorizzare il merito sportivo, la lealtà, la probità ed il sano agonismo e che comportamenti come quelli posti in essere dalla Società F.C. Torino S.p.A., apparentemente finalizzati ad ottenere, nell’ipotesi di calciatori positivi al COVID-19, il rinvio dell’incontro, sono stati tutt’altro che conformi a quanto disciplinato dai principi sopra citati.

 

In conclusione, la Corte ha ribadito quanto evidenziato dal Giudice Sportivo, ovvero che la prescrizione del provvedimento impartita dall’Asl rendeva oggettivamente impossibile, pena il rischio di incorrere in sanzioni anche penali, sia lo spostamento del gruppo degli atleti sia la prestazione sportiva, in quanto la scadenza del provvedimento era stata fissata alla mezzanotte del 2 marzo 2021, pertanto causa non imputabile al F.C. Torino.

Autore

Dott.ssa Ludovica Cohen

 

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