Decisione del GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A C.U. N. 194 DEL 23.02.2021

Titolo/Oggetto

Decisione del GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A C.U. N. 194 DEL 23.02.2021.

GIURISDIZIONE SPORTIVA

Estremi provvedimento

Corte Sportiva D’Appello Nazionale Sez. I - decisione N. 116/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 108/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI – Dott. Piero Sandulli (Presidente), Dott. Lorenzo Attolico (Vice Presidente Relatore), Dott. Maurizio Borgo (Componente), Dott. Franco Granato (Rappresentante AIA).

 

Massima

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice sportivo la controversia di natura tecnica e disciplinare ai sensi del D.L. n. 220/2003,  convertito nella L. 280/2003, secondo cui ai sensi dell’art. 1 « la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. Ai sensi dell’art.2, punto b), è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari».

Keywords

 SPORT – SANZIONE DISCIPLINARE

Commento/Sintesi

La sentenza della Corte Sportiva D’Appello Nazionale, Sez. I, n. 108 CSA/2020 – 2021, ritiene che la sanzione irrogata nei confronti del Sig. G. dal Giudice Sportivo non sia impugnabile e respinge il reclamo proposto dalla Società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. in quanto inammissibile.

 

La vicenda esaminata trae origine dal reclamo da parte della Società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. avverso la sanzione inflitta al proprio allenatore, Sig G. P. G., dal Giudice Sportivo Nazionale Professionisti Serie A, con c.u n. 194 del 23.02.2021, a cui aveva comminato così la squalifica per una giornata effettiva di gara e l’ammenda di € 15.000,00.

 

La decisione del provvedimento emanato dal Giudice è stata motivata dal fatto che durante la gara del Campionato Serie A Atalanta – Napoli del 21.02.2021, l’allenatore Sig. G., al 25 ° del primo tempo, contestava una decisione arbitrale, rivolgendosi al Quarto Ufficiale con espressioni irrispettose e per aver, ancora, all’atto del provvedimento di espulsione, continuato a protestare nei confronti del Direttore di Gara con un linguaggio irriguardoso.

 

Oggetto della contestazione da parte della Società reclamante non concerneva la sanzione, già scontata dal Sig. G., della squalifica per una giornata effettiva di gara, bensì la diminuzione della sanzione pecuniaria (id est, l’ammenda) nella misura ritenuta di giustizia.

 

Seppur riconosciuto dalla stessa Società, tanto il comportamento scorretto quanto le espressioni riprovevoli pronunciate dall’allenatore, la reclamante riteneva eccessivamente gravosa la sanzione irrogata, in quanto, le frasi pronunciate dal Sig. G., non sarebbero state altro che una semplice critica riguardo a decisioni assunte dall’arbitro nel corso della gara e per di più, non considerevoli di una portata offensiva né tanto meno avrebbero comportato un giudizio sulla capacità arbitrale.

 

La Corte Sportiva D’Appello Nazionale nel rigettare il reclamo proposto dalla Società Bergamasca, in modo pacifico conveniva con la stessa riguardo la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara, anche in virtù del disposto di cui all’art. 74, comma 8, C.G.S. che sancisce che il reclamo non può essere esperito “nel caso di squalifica per una gara, salvo che si tratti di procedimenti nei quali è ammissibile l’uso di immagini televisive come fonte di prova”.

 

Per ciò che concerne il reclamo da parte della Società, avente ad oggetto la sanzione pecuniaria inflitta all’allenatore Sig. G., la Corte Sportiva D’Appello Nazionale nel dichiararlo inammissibile, ha motivato la sua decisione affermando che dalla lettura del C.G.S., non è possibile riscontrare alcuna disposizione che preveda esplicitamente l’impugnabilità della sola ammenda accessoria che si accompagna alla sanzione della squalifica, d’altra parte già scontata ed in ogni caso non impugnabile.

 

Al fine di evidenziare quanto sopra esposto, una diversa conclusione potrebbe aversi esclusivamente con un intervento positivo da parte del legislatore federale, al quale è rimessa, discrezionalmente, una riforma del quadro normativo vigente nell’Ordinamento Federale Sportivo.

Autore

Dott.ssa Ludovica Cohen

 

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