TFN 218/2019 "Sanzione con accordo, ex art. 32 sexies C.G.S., per condotta contraria all’art. 1 bis, comma 1, C.S.G."

Titolo

Sanzione con accordo, ex art. 32 sexies C.G.S., per condotta contraria all’art. 1 bis, comma 1, C.S.G.

Indicazione estremi del provvedimento annotato

Tribunale Federale Nazionale (C.U. n. 218/AA del 29 aprile 2019).

Massima

E’ sanzionabile l’incauta richiesta di due Dirigenti, posta al Direttore di gara al termine dell’incontro, di non indicare sul referto di gara la seconda ammonizione di un calciatore, al fine di evitargli la conseguente squalifica in vista della successiva gara di campionato.

Keywords

Richiesta incauta; referto di gara; seconda ammonizione, squalifica; lealtà; correttezza; probità; richiesta di applicazione della sanzione.

Commento

Con C. U. n. 218 del 29 aprile u.s., il Tribunale Federale Nazionale si è pronunciato in merito al deferimento con il quale la Procura Federale ha contestato a due Dirigenti Accompagnatori del Pordenone Calcio S.r.l., nonché allo stesso Club, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., di aver violato, i primi, i doveri di lealtà, probità e correttezza, ex art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., per aver incautamente avvicinato, al termine dell’incontro di calcio Pordenone-Manzanese, valevole per il Torneo Regionale Allievi “L. Toneatto” del 13.09.2018, il Direttore di gara, chiedendogli di non indicare sul referto di gara la seconda ammonizione di un calciatore tesserato per la Società Pordenone Calcio, al fine di evitargli la conseguente squalifica, in vista della successiva gara del Campionato Allievi.

Il provvedimento in commento ha preso le mosse da una segnalazione del Direttore di gara, il quale ha prontamente denunciato le censurabili condotte dei Dirigenti Accompagnatori del club friulano, i quali hanno atteso il fischio finale dell’incontro per formulargli una richiesta del tutto fuori luogo come quella di omettere l’indicazione in referto dell’ammonizione di un giocatore, condotta evidentemente contraria ai precetti di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., secondo cui “…, i dirigenti, …, devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”.

In sede processuale, i Dirigenti Accompagnatori deferiti si sono resi conto del disvalore della condotta posta in essere, ed hanno richiesto, con il Presidente del club, Sig. Mauro Lovisa, per conto della Società, l’applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del C.G.S., concessa dalla Procura Federale, dopo aver sentito la Procura Generale dello Sport e il Presidente Federale.

In considerazione dei fatti di cui sopra, il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato i Dirigenti Accompagnatori del Pordenone Calcio S.r.l., con la sanzione dell’inibizione per mesi due, e disposto l’ammenda di 600,00 euro per il club friulano.

La pronuncia in commento consente di evidenziare un certo favor rei che le norme del C.G.S. concedono a coloro i quali ammettono il disvalore delle proprie condotte, anche quando queste siano particolarmente gravi in relazione ai noti doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva.

Nella fattispecie, mostrando tempestivamente la propria resipiscenza in merito ai comportamenti contestati, i Dirigenti Accompagnatori del Pordenone Calcio hanno evitato una condanna più pesante.

Lodevole, a tale proposito, l’intervento del Presidente del club, che, nelle prime battute delle fasi processuali si è schierato a fianco dei propri tesserati, ammettendo la responsabilità e richiedendo l’applicazione della sanzione, così come il Codice di Giustizia Sportiva concede, ex art. 32 sexies, che ne disciplina l’iter procedimentale.

Autore

Carlo Rombolà, Avvocato in Roma

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