FIT 7/2019 "Rilevanza disciplinare delle condanne penali a carico di un tesserato"

Titolo

Rilevanza disciplinare delle condanne penali a carico di un tesserato

Indicazione estremi del provvedimento annotato

Decisione Tribunale Federale FIT (Decisione n. 7 del 18.1.2019, pubblicata il 25.1.2019)

Massima

In riferimento all’abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti, sebbene l’art. 3.1.1 del Codice Etico della FIT faccia riferimento a condotte adottate “nel corso della prestazione lavorativa o nei luoghi di lavoro”, nulla vieta che di simili comportamenti tenuti da soggetti tesserati possa esserne valutata la loro rilevanza disciplinare anche nel caso in cui siano posti in essere fuori dai luoghi di lavoro e in momenti diversi da quelli lavorativi. Invero, affinché ciascun tesserato conformi appieno la propria condotta al Codice Etico, è indispensabile il rispetto dei principi cardine dell’ordinamento sportivo, quali il dovere di lealtà, probità e rettitudine, non solo in occasione della mera attività sportiva, bensì in ogni momento della vita e in ogni ambiente di relazione.

Keywords

Condanna penale; rilevanza disciplinare; sostanza stupefacenti; tecnici federali

Commento

Nel caso in esame, il Tribunale Federale della FIT è stato chiamato a pronunciarsi in merito alla condotta tenuta dall’istruttore di tennis di primo grado, M. M., il quale veniva condannato in via definitiva dal Tribunale di Ancona, con sentenza n. 1159/18, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il procedimento veniva instaurato a seguito del deferimento della Procura federale, nel quale si rilevava che M.M., con il proprio comportamento, avrebbe violato norme regolamentari FIT e, più in generale, dell’ordinamento sportivo.

Il Tribunale Federale ha anzitutto precisato che i fatti così come accertati nella sentenza definitiva n. 1159/18, sono incontestabili, sottolineando, tuttavia, che è compito della giustizia sportiva valutare la rilevanza e il grado di offensività di tali fatti nell’ordinamento sportivo.

Entrando nel merito delle norme violate, l’organo giudicante ha riconosciuto che la condotta di M.M. integrasse la violazione dell’art. 1, co. 2, del RG poiché contraria ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva. Inoltre, il Tribunale ha ritenuto che il tesserato con il proprio comportamento avesse violato l’art. 1, co. 3, e art. 7 RG, in quanto la sua qualità di tecnico federale aveva indotto l’opinione pubblica ad accostare il ruolo di istruttore FIT con la sua attività criminale, con conseguente lesione dell’immagine della Federazione.

Nello specifico dei fatti imputabili al tesserato, il Tribunale Federale ha poi chiarito che la rilevanza per l’ordinamento sportivo di simili condotte non può essere esclusa solamente perché apparentemente estranea all’attività sportiva. Sebbene, infatti, l’art. 3.1.1 del Codice Etico della FIT, richiamato dalla difesa dell’incolpato, faccia riferimento a condotte adottate “nel corso della prestazione lavorativa o nei luoghi di lavoro”, affinché ciascun tesserato conformi appieno la propria condotta al Codice Etico e alle altre norme federali, è indispensabile il rispetto dei principi cardine dell’ordinamento sportivo, quali il dovere di lealtà, probità e rettitudine, non solo in occasione della mera attività sportiva, bensì in ogni momento della vita e in ogni ambiente di relazione.

Autore

Cristiano Novazio, Avvocato in Milano

 

 

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