TFN 42/2018 "Penalizzazioni per violazioni di natura amministrativa (mancato pagamento ritenute Irpef)"

Titolo

Penalizzazioni per violazioni di natura amministrativa (mancato pagamento ritenute Irpef)

Indicazione estremi del provvedimento annotato

Tribunale Federale Nazionale (C.U. n. 42 del 28 gennaio 2019)

Massima

Il mancato pagamento degli emolumenti dovuti da parte delle Società ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo comporta, a seguito di deferimento della Procura federale su segnalazione della Co.Vi.So.C., la sanzione della penalizzazione e dell’ammenda per i Club interessati, nonché l’inibizione per i dirigenti coinvolti

Keywords

Co.Vi.So.C.; mancato pagamento emolumenti; ritenute Irpef; penalizzazione; inibizione; ammenda

Commento

Con C. U. n. 12 del 28 gennaio u.s., il Tribunale Federale Nazionale si è pronunciato in merito al deferimento con il quale la Procura Federale, su segnalazione della Co.Vi.So.C., ha contestato ai legali rappresentanti delle società A.S. Cuneo 1905 S.r.l., URBS Reggina 1914 S.r.l., F.C. Rieti S.r.l., A.S. Pro Piacenza 1919 S.r.l., Matera Calcio S.r.l., nonché agli stessi Club, ai sensi degli artt. 1 bis, comma 1, del CGS, e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV), delle NOIF, di aver violato, i primi, i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver versato, entro il 16 ottobre 2018, le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per alcune mensilità, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento.

Le seconde, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dai loro legali rappresentanti, nonché a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V), delle NOIF.

Il provvedimento in commento ha preso le mosse dalle note della Co.Vi.So.C. del 19 novembre 2019, con le quali veniva segnalato alla Procura federale il mancato pagamento da parte dei Club – entro il termine normativamente previsto del 16 ottobre 2018 – delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per alcune mensilità, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.Soc., entro gli stessi termini, gli avvenuti pagamenti.

Fra i Club deferiti, soltanto l’U.S. Pistoiese 1921 S.r.l. ha documentato il pagamento degli emolumenti, seppur in un momento successivo al termine del 16 ottobre.

Pertanto, il Tribunale Federale Nazionale non ha potuto fare a meno di rigettare il deferimento a carico del Club toscano e, contestualmente, applicare le sanzioni della penalizzazione e dell’ammenda per tutti gli altri Club coinvolti (A.S. Cuneo 1905 S.r.l., URBS Reggina 1914 S.r.l., F.C. Rieti S.r.l., A.S. Pro Piacenza 1919 S.r.l., Matera Calcio S.r.l.), nonché la sanzione dell’inibizione per i loro dirigenti.

La pronuncia consente di evidenziare il rigore della norma – e, di conseguenza, della sua applicazione da parte dei giudici federali – in merito agli adempimenti in materia di pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo delle Società di calcio. Un orientamento coerente con l’indirizzo improntato dalla nuova governance del calcio italiano, che promette di essere applicato con puntualità e rigore anche per i casi a venire.

Autore

Carlo Rombolà, Avvocato in Roma

 

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