FIN 7/2018 "Violazione del vincolo di giustizia da parte di un Tesserato"

Titolo

Violazione del vincolo di giustizia da parte di un Tesserato

Indicazione estremi del provvedimento annotato

Decisione del Tribunale Federale FIN (Procedimento 2/FIN/2018; Decisione 7/2018 del 29/5/2018)

Massima

Un tesserato FIN che sporge denuncia-querela nei confronti di altro soggetto, tesserato o affiliato alla FIN, per fatti relativi a questioni sorte tra Tesserati all’interno dell’organizzazione sportiva del nuoto, pone in essere una condotta che costituisce violazione del vincolo di giustizia sportiva regolato dall’art. 29 dello Statuto FIN e dai principi generali del CONI.

Keywords

vincolo di giustizia, statuto federale, tesseramento, principi lealtà e correttezza.

Commento

Nella fattispecie in esame, la Procura Federale della FIN deferiva un tesserato che aveva sporto denuncia-querela alla Procura della Repubblica nei confronti di un’altra tesserata alla FIN per circostanze sorte fra Tesserati all’interno dell’organizzazione sportiva del nuoto.

Secondo la Procura Federale, la condotta posta in essere dal tesserato costituiva un illecito disciplinare, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FIN, in quanto tale comportamento violava l’art. 29 dello Statuto FIN che prevede il vincolo di giustizia e, conseguentemente, i principi di lealtà, correttezza e probità propri dell’ordinamento sportivo, nonché i doveri e obblighi posti a carico dei tesserati, di cui agli artt. artt. 12 e 17 del Regolamento Organico FIN, e all’art. 6 dello Statuto FIN.

È opportuno ricordare che per vincolo di giustizia si intende l’obbligo, rinvenibile negli statuti delle Federazioni sportive, che impone a ciascun tesserato e affiliato di adire, per la risoluzione di qualsiasi controversia nascente dall’attività sportiva, soltanto gli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo all’uopo predisposti, con esclusione dell’autorità giudiziaria statale.

Nel caso di specie, il Tribunale Federale, accogliendo in toto le contestazioni mosse dalla Procura, in primo luogo, confermava che i fatti oggetto della querela fossero il risultato di questioni sorte all’interno dell’Ordinamento sportivo, in particolare del nuoto. Secondariamente, il Giudice Federale affermava che, assodato il contesto sportivo, le azioni proponibili a querela di parte, avendo ad oggetto diritti disponibili, sono da intendersi soggette alla volontà delle parti e, per tale effetto, sono sottoposte al vincolo di giustizia sportiva.

Autore

Cristiano Novazio, Avvocato in Milano

 

 

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