Comunicato Ufficiale Corte Federale d'Appello n. 128/CFA "Diniego di iscrizione al Registro Procuratori"

Titolo

Diniego di iscrizione al Registro Procuratori

Indicazione estremi del provvedimento annotato

Comunicato Ufficiale Corte Federale d’Appello (n. 128/CFA del 4 giugno 2018)

Massima

Il nuovo regolamento procuratori non ammette situazioni di incompatibilità: l’art. 3, comma 2, del Regolamento dei Servizi di Procuratore Sportivo ha escluso dall’attività di Procuratore una serie di soggetti facenti parte della FIGC o che comunque “abbiano rapporti ... di qualsiasi altro genere nell'ambito della FIGC o delle società ad essa affiliate”, indipendentemente dal peso e dall'importanza di tali “rapporti”.

Keywords

Registro Procuratori; incompatibilità; rapporti con la FIGC; art. 3.2 Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo.

Commento

Nella fattispecie in commento, era stata avanzata alla Commissione Procuratori Sportivi della FIGC una richiesta di iscrizione nell’apposito Registro da parte di un soggetto detentore di una partecipazione inferiore allo 0,5 % ad una società sportiva professionistica militante nel campionato di Serie A.

La Commissione, preso atto della situazione – peraltro correttamente segnalata del richiedente con dichiarazione scritta a corredo della domanda di iscrizione – ha respinto tale istanza, “in quanto non conforme con la specifica previsione regolamentare di cui all’art. 3.2 vigente Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo”.

Respinto anche il successivo ricorso dinanzi alla stessa Commissione, il richiedente si era rivolto alla Corte d’Appello Federale, sostenendo l’opportunità di un’interpretazione estensiva dell’articolo 3.2, affinché non venissero penalizzati i soggetti titolari di “rapporti … di qualsiasi altro genere all’interno della FIGC e delle società ad essa affiliate”, con particolare riferimento all’esistenza di eventuali partecipazioni societarie.

La Corte d’Appello Federale ha rigettato il ricorso, sostenendo, al contrario, la necessità di un’interpretazione restrittiva dell’articolo in parola, la cui ratio giuridica risiede proprio nell’esigenza di prevenire eventuali conflitti di interessi nell’ambito della categoria dei Procuratori Sportivi, come quelli che potrebbero nascere dall’esistenza, in capo a tali soggetti, di rapporti con le società di calcio affiliate alla FIGC, indipendentemente dal peso e dall’importanza di tali “rapporti” e per tutto il periodo di permanenza degli stessi.

A nulla è valsa l’osservazione del ricorrente in base alla quale il nuovo Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo, approvato nel 2015, ha eliminato ogni riferimento alle partecipazioni societarie come causa di incompatibilità con l’attività di Procuratore: ciò che conta, ha ribadito la Corte d’Appello Federale, è la ragione pratica sottesa alla disposizione, che ha la finalità di prevenzione rispetto ad ogni eventuale ipotesi di conflitti di interessi.

Autore

Carlo Rombolà, Avvocato in Roma

 

 

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