Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B: Art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva (Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società).

 

Titolo

Art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva

(Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società)

 

Indicazione estremi del provvedimento annotato

Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – (Comunicato Ufficiale n. 46 del 17.10.2017)

Massima

La condotta dal calciatore che pone in essere una lieve trattenuta – priva di conseguenza dannose per l’avversario - non può essere sanzionata con tre giornate di effettiva squalifica ex art. 19, comma 4, lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva. Ed invero, qualora la condotta posta in essere sia, non lesiva, ma, comunque, illecita poiché gravemente antisportiva o ingiuriosa o irriguardosa nei confronti dell’ufficiale di gara, la sanzione da applicare è la squalifica per due giornate ex art. 19, comma 4, lett. a) del C.G.S..

Keywords

CONDOTTA GRAVEMENTE ANTISPORTIVA – CONDOTTA VIOLENTA – SANZIONI - F.I.G.C.

Commento

Il caso trae origine dal reclamo proposto dall’Avellino 1912 S.r.l. avverso la delibera con cui il Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti Serie B, al termine della gara disputata tra Avellino e Salernitana svoltasi il15.10.2017, squalificava per 3 giornate effettive di gara unproprio tesserato, Marco Migliorini, reo di aver assunto, al termine dell’incontro, un atteggiamento aggressivo nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, posizionandosi alle sue spalle e trattenendolo con un braccio al collo per un paio di secondi. La società irpina adiva, quindi, la Corte Sportiva d’Appello sostenendo che il comportamento del proprio tesserato, oltre ad essere conseguenza dell’atteggiamento provocatorio tenuto dal collega salernitano, Joseph Marie Minala, non aveva procurato alcun danno fisico e chiedeva, pertanto, la riduzione della squalifica irrogata a solo due giornate effettive.

Esaminati gli atti e riscontrata la dinamica dei fatti, per come narrati dalla ricorrente, anche dal referto del Direttore di gara, la C.S.A. accoglieva il ricorso. A tal fine, la Corte sosteneva che il comportamento tenuto dal calciatore irpino (lieve trattenuta di soli alcuni secondi), sebbene illecito, non possa qualificarsi come condotta violenta, ex art. 19, comma 4, lett. b) Codice di Giustizia Sportiva e, quindi, comportare tre giornate effettive di squalifica. Viceversa, stante la accertata mancanza di conseguenze dannose per l’avversario, risulta legittima l’irrogazione, come sanzione, di sole due giornate di gara prevista, ex art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S, per i comportamenti gravemente antisportivi.

Tale decisione conferma il costante orientamento della Corte in merito alla qualificazione di eventi privi di conseguenze dannose.

Autore

Avv. Saverio Sicilia

 

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