FICK 2/2017 "Inammissibilita’ del ricorso esplorativo in materia elettorale"

 

Titolo

INAMMISSIBILITA’ DEL RICORSO ESPLORATIVO IN MATERIA ELETTORALE

Indicazione estremi del provvedimento annotato

Decisione della Corte Federale di Appello FICK, 31 ottobre 2017 – n. 2-2017; Dott. Carlo Deodato (Presidente); Prof. Avv. Alberto Gambino (Relatore); Avv. Cecilia Carrara (Componente);

Massima

“Il principio di specificazione dei motivi, seppur lievemente temperato, richiede sempre, ai fini dell’ammissibilità del ricorso o delle singole doglianze, che vengano indicati, con riferimento a circostanze concrete, la natura dei vizi denunziati, il numero delle schede contestate, con la precisazione che un ricorso recante motivi specifici può ugualmente risultare esplorativo ogniqualvolta emerga, da una valutazione riservata al giudicante, che con esso si punti a conseguire il risultato di un complessivo riesame del voto in sede contenziosa”.

Keywords

Codice a barre – segretezza del voto - principio di specificazione dei motivi – ricorso esplorativo. 

Commento

La questione sottoposta all’attenzione della Corte d’Appello della Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK)ha ad oggetto la regolarità della procedura di votazione per la nomina delle cariche federali, che ha avuto luogo nel corso dell’Assemblea Nazionale Straordinaria Elettiva FICK. Più in particolare, l’asserita nullità della procedura elettiva sarebbe stata conseguenza della inosservanza di norme statutarie e costituzionali, in particolare dell’art. 47 del Regolamento organico sulle “Procedure elettorali”, che prevede l’utilizzo in via alternativa di un sistema di votazione cartaceo o elettronico, nonché dell’art. 48 Cost, che, notoriamente, annovera la segretezza fra le caratteristiche del voto. Nel caso, a determinare la violazione di quest’ultimo principio sarebbe stata la possibilità di risalire all’identità dell’elettore, con conseguente arbitrarietà ed assoluta nullità della votazione. Invero, ad avviso del ricorrente, il codice a barre inserito sulle schede elettorali, presumibilmente differente per ciascun elettore, avrebbe reso le schede ed il relativo voto riconducibili al singolo soggetto votante. Inoltre, essendo il sistema di votazione adoperato un sistema misto, a metà fra il voto cartaceo ed elettronico, esso era in contrasto con il dettato dell’art. 47 Reg. Org., che prevede l’utilizzo alternativo del sistema cartaceo o di quello elettronico.

Si costituiva la FICK, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per genericità, indeterminatezza e per l’evidente fine emulativo ed esplorativo, non avendo il ricorrente fornito prova alcuna della finalità identificativa dei codici a barre utilizzati. In via subordinata, relativamente al merito del ricorso, ne denunciava l’infondatezza, rilevando che il certificato elettorale provvisto di codice a barre identificativo consentiva esclusivamente di individuare l’elettore e il peso del suo voto ai fini della successiva consegna della scheda elettorale appropriata. Ciò in quanto le schede elettorali erano di colore diverso a seconda della carica da eleggere e recavano un codice numerico e a barre differente a seconda del peso del voto attribuito all’elettore, in ogni caso diverso da quello apposto sul certificato elettorale. Peraltro, secondo la prospettazione del ricorrente, in nessun caso, né elettronicamente né manualmente, sarebbe stato possibile attraverso il collegamento del codice a barre del certificato con quello della scheda elettorale risalire all’identità dell’elettore.

La Corte Federale d’Appello ha ritenuto di condividere la posizione della Federazione, risolvendo la questione in limine senza entrare nel merito. Il ricorso infatti è stato dichiarato inammissibile per eccessiva genericità e carenza probatoria.

In particolare, secondo la Corte, il ricorrente non ha assolto l’onere probatorio a suo carico, non avendo fornito prova alcuna né della pretesa arbitrarietà della procedura di votazione né della asserita violazione del principio di segretezza del voto, non potendosi ritenere integrato tale onere probatorio dalla sola richiesta di CTU, avanzata dal ricorrente.

In tal senso, la posizione del giudice d’appello risulta essere assolutamente in linea con il prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa in materia di ricorsi elettorali, in virtù del quale il principio di specificazione dei motivi impone, al fine dell’ammissibilità del ricorso, che vengano indicati, con riferimento a circostanze concrete, la natura dei vizi denunziati ed il numero delle schede contestate. Peraltro, l’indicazione di motivi specifici non consente, di per sé, di escludere ogni possibile finalità esplorativa del ricorso medesimo, ove con esso “si punti a conseguire il risultato di un complessivo riesame del voto in sede contenziosa”.

A tal proposito, il Consiglio di Stato ha evidenziato, a più riprese, il tenore esplorativo di quei ricorsi che, in difetto di un chiaro richiamo alle operazioni elettorali di scrutinio, siano volti a sollecitare un’indagine giudiziaria delle operazioni elettorali, quasi si trattasse di un potere istruttorio da esercitare d’ufficio, contrariamente al parametro processuale del principio di prova incombente sul ricorrente, che governa l’ammissibilità del ricorso in materia elettorale. Invero, attesa la necessità che le censure introdotte con un ricorso giurisdizionale siano specifiche e precise, anche a salvaguardia dell’integrità delle garanzie del contraddittorio processuale, l’esigenza di una precisa ed univoca definizione del thema decidendum si impone anche in materia elettorale e non permette di considerare motivo di ricorso espressioni che, prive di supporto alcuno, potrebbero essere considerate, al più, meramente allusive.

Nell’occasione, peraltro, la Corte, presumibilmente nell’intento di evitare la proposizione di futuri ricorsi recanti le medesime doglianze, ha espresso in un obiter dictum la propria opinione sul merito del ricorso, concludendo nel senso della sua infondatezza. Secondo la Corte, la votazione si era svolta attraverso il sistema cartaceo e manuale, come testimoniato, tra l’altro, dalla consegna delle schede elettorali, avvenuta manualmente.

I codici a barre presenti sulle schede dei certificati elettorali avevano assolto la sola funzione di riprodurre il “peso” di ciascun voto, già indicato numericamente nella scheda, al fine di consentire la verifica dell’esattezza del conteggio dei voti. Si trattava, in altre parole, di pervenire alla mera individuazione dell’elettore, sì da determinare il peso da attribuire al voto espresso e da accertare la valida costituzione dell’assemblea, nel rispetto della procedura elettiva. Per contro, sarebbe stato impossibile risalire, partendo dal codice a barre, all’identità dell’elettore: invero, sulle schede dello stesso tipo figurava lo stesso codice a barre e l’attribuzione delle medesime sarebbe avvenuta in maniera del tutto casuale; lo stesso dicasi per il codice presente sul certificato elettorale, rispondente soltanto all’esigenza di verificare la tipologia di elettore e, di conseguenza, il tipo di scheda da consegnare, non anche l’identificazione del soggetto votante. Inoltre, ad avviso del giudicante, il sistema di votazione.

Inoltre, ad avviso del giudicante, il sistema di votazione prescelto non era neppure in contrasto con l’art. 47 Reg. org., giacché la lettura ottica del codice a barre posto sulla scheda dopo lo scrutinio manuale, all’esclusivo fine di “azzerare il margine di errore nel conteggio e senza possibilità di ricondurre le schede votate a chi [aveva] espresso il voto” non faceva venir meno la natura cartacea del sistema di votazione.

Precedenti conformi

Cons. Stato, Sez. V, 21 aprile 2016, n. 1578; Cons. Stato, Ad. Plen., 20 novembre 2014, n. 32; Cons. Stato, Sez. V, 15 luglio 2013,  n. 3795.

Autore

Michela Morgese