CGdS in funzione di ACGS – 13 marzo 2014
 Novara calcio S.p.A./Cesena S.p.A./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Professionisti Serie A/altre squadre serie A

Inammissibilità del ricorso in riassunzione - Criteri di provvista  - ripartizione proventi diritti audiovisivi – contributo di cui all’art. 19.2, comma 3, dello Statuto-Regolamento della Lega (‘contributo Europa League’) - notevole rilevanza della controversia-

I criteri di provvista e di ripartizione dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei cc.dd. diritti audiovisivi, con riguardo al c.d. contributo Europa League, trovano la loro disciplina nell’art. 19, secondo comma, punto 3, dello Statuto- Regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie A. La disciplina è ispirata al perseguimento di interessi collettivi in materia sportiva, nel quadro di regole generali e principi fondamentali stabiliti dalla legge per il mercato dei diritti audiovisivi relativi agli eventi sportivi, “in modo da garantire l'equilibrio competitivo fra i soggetti partecipanti alle competizioni e da destinare una quota di tale risorse a fini di mutualità”.

Il d. lgs. 9 gennaio 2008, n. 9,  in attuazione dei principi e dei criteri sanciti dalla legge 19 luglio 2007, n. 106, detta la “Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse” disciplina la ripartizione delle risorse assicurate dal mercato dei diritti audiovisivi fra i soggetti partecipanti a ciascuna competizione, prevedendo la competenza dell'assemblea di categoria dell'organizzatore della competizione medesima, che delibera con la maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi diritto al voto. La materia è permeata da interessi pubblici e collettivi (inerenti alla regolamentazione del mercato dei diritti audiovisivi, alla tutela della concorrenza, al mantenimento di un ‘equilibrio competitivo’, a principi di mutualità generale) che prevalgono sugli interessi individuali dei singoli soggetti partecipanti alle competizioni sportive interessate.

La notevole rilevanza della controversia può essere apprezzata con riferimento sia alle questioni di fatto che alle questioni di diritto sottoposte alla Alta Corte, considerando l’oggettiva importanza economica della controversia; il settore economico ed il mercato di riferimento nel quale la controversia si inserisce; la qualità degli interessi coinvolti; la rilevanza della questione sul piano associativo; e, infine, il fatto che le questioni controverse, interessano tutte le società associate alla Lega e partecipanti al relativo Campionato quali soggetti passivi sui quali grava l’onere della provvista del contributo e, almeno potenzialmente, quali soggetti attivi in favore dei quali esso può essere ripartito.

La Cassazione ha ritenuto che nel caso di una sentenza dichiarativa della inammissibilità dell’appello per incompetenza del giudice adito, ove nel frattempo siano decorsi i termini per impugnare, il potere di impugnazione si sia definitivamente consumato, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza gravata (cfr. Cass., sez. I, 7 dicembre 2011, n. 26375).

Analogamente il potere di impugnazione della decisione della Corte di Giustizia Federale da parte di società calcistiche è da ritenersi consumato non solo per il decorso del termine perentorio stabilito dall’art. 4, 1° comma, del Codice dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva, ma anche per l’avvenuto definitivo espletamento dell’impugnazione proposta da una società avverso la medesima decisione della CGF, a seguito di un procedimento al quale entrambe le società ricorrenti erano state ritualmente chiamate a partecipare.

Scarica qui il testo del provvedimento in PDF