La sussistenza dell’onere probatorio anche in caso di contumacia della controparte. Decisione del Collegio Arbitrale – Lodo arbitrale (lodo n. 1 – Anno 2022, del 14.01.2022 e depositata il 30.03.2022)

Titolo

La sussistenza dell’onere probatorio anche in caso di contumacia della controparte

Indicazione estremi del provvedimento annotato

Decisione del Collegio Arbitrale – Lodo arbitrale (lodo n. 1 – Anno 2022, del 14.01.2022 e depositata il 30.03.2022)

Massima

Qualora il convenuto non si costituisca in giudizio, resta comunque in capo all’attore l’onere di provare i fatti a fondamento delle proprie pretese.

Keywords

Contumacia - onere probatorio.

Commento

Il lodo in questione vede contrapposti un agente sportivo iscritto al registro FIGC e del CONI e una società sportiva militante in uno dei campionati professionistici.

Nel caso di specie, parte istante (agente) avanzava al Collegio Arbitrale la richiesta di pagamento della provvigione dovutagli a seguito dell’opera di intermediazione svolta durante le trattative che avevano permesso alla società sportiva di stipulare un contratto di prestazione sportiva con un giocatore polacco.

Sebbene fossero state rispettate tutte le procedure di notifica, parte intimata non si costituiva in giudizio e non provvedeva alla nomina di un proprio arbitro.

Ciò che rileva nella presente controversia è il richiamo al principio di diritto relativo all’onere della prova sussistente in capo alla parte istante.

Sebbene la società sportiva non si fosse costituita in giudizio, il Collegio Arbitrale ha sottolineato che, pur non essendo state contestate le circostanze di fatto ed i documenti a supporto delle pretese attoree, sussiste in ogni caso l’onere, in capo all’attore, di fornire al Collegio gli elementi probatori in grado di comprovare la legittimità delle proprie richieste, in quanto la mancata contestazione non comporta automaticamente la tacita ammissione dei fatti e delle ragioni dell’attore.

Nel caso di specie, è evidente l’indiretto richiamo del Collegio al disposto dell’art 115 c.p.c., secondo cui il Giudice deve porre a fondamento delle proprie decisioni le prove proposte dalle parti.

L’accoglimento dell’istanza nel caso di specie non è, quindi, da ricondursi alla contumacia dell’intimato, ma all’attendibilità probatoria dei documenti posti a fondamento delle proprie istanze.

Autore

Cristiano Novazio (Avvocato in Milano)

 

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