Interpretazione autentica delle norme di diritto sportivo. Decisione del Collegio di Garanzia – Terza Sezione (Decisione n. 97 – Anno 2021, del 5.7.2021 e depositata il 18.11.2021)

Titolo

Interpretazione autentica delle norme di diritto sportivo

Indicazione estremi del provvedimento annotato

Decisione del Collegio di Garanzia – Terza Sezione (Decisione n. 97 – Anno 2021, del 5.7.2021 e depositata il 18.11.2021)

Massima

La candidabilità in qualità di atleta “in attività” presuppone la concretezza e l’attualità del relativo requisito al momento della candidatura e comunque anteriormente ad essa, per un lasso di tempo tale da consentirne l’effettivo accertamento, alla luce dei principi di democrazia interna e di sufficiente rappresentatività in seno all’ordinamento sportivo.

Keywords

funzione nomofilattica, principio democratico, interpretazione autentica, candidature.

Commento

La decisione in oggetto del Collegio di Garanzia si inserisce al culmine di un procedimento in cui la parte ricorrente, in qualità di candidato al Consiglio Federale FIPAV in quota atleta, contestava la sussistenza dei requisiti soggettivi in capo ad altro candidato.

 

Nei primi due gradi di giudizio la tesi del ricorrente veniva respinta, per il fatto che, da un’analisi letterale del contenuto delle norme applicabili, non era emersa alcuna carenza, da un punto di vista formale, dei requisiti soggettivi di candidabilità.

 

Con la decisione in commento il Collegio ha offerto un’interpretazione autentica delle norme federali, da leggersi in combinato disposto con le altre di rango superiore appartenenti al nostro ordinamento.

 

L’interpretazione dell’Organo Collegiale, teleologicamente orientata, pone come elemento cardine della propria argomentazione il principio democratico, definito dal Collegio come “unica via per garantire un’interpretazione del diritto conforme alla ratio legis nonché costituzionalmente orientata”.

 

Si noti che l’attenzione del Collegio si è soffermata sulla funzione di detto principio, tesa a garantire “una certa omogeneità tra categorie”, trovandovi la corretta chiave interpretativa per una lettura autentica delle norme.

 

Partendo dal dettato di legge - che stabilisce come requisito soggettivo necessario al momento della presentazione della candidatura in questione l’attuale partecipazione a competizioni almeno di livello regionale, o quantomeno l’avvenuta partecipazione alle stesse per almeno due stagioni nell’ultimo decennio –, e leggendolo alla luce dei principi richiamati, l’Organo Collegiale ha colto la presenza di un principio di effettività nella norma in esame.

 

Secondo il Collegio, infatti, affinché sia rispettato il requisito soggettivo, la partecipazione cui fa riferimento il legislatore deve essere effettiva e verificata, in modo da garantire che a rappresentare la categoria degli “atleti” vi sia effettivamente, appunto, un atleta che possa quindi rappresentare appieno la propria categoria.

 

In conclusione, può dirsi che, accogliendo il ricorso per i suddetti motivi, il Collegio di Garanzia ha sicuramente svolto la propria funzione nomofilattica in maniera esemplare, offrendo un’interpretazione autentica del dettato letterale delle norme richiamate, ed arrivando a garantire il fine che il legislatore si era prefissato al momento della loro stesura.

Autore

Cristiano Novazio, Avvocato in Milano

 

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