"Natura personale, tipica e commissiva dell’illecito sportivo". Collegio di Garanzia – Prima Sezione (Decisione n. 23 – Anno 2021, del 25.2.2021 e depositata il 3.3.2021)"

Titolo

Natura personale, tipica e commissiva dell’illecito sportivo

Indicazione estremi del provvedimento annotato

Decisione del Collegio di Garanzia – Prima Sezione (Decisione n. 23 – Anno 2021, del 25.2.2021 e depositata il 3.3.2021)

Massima

Nessun tesserato può essere sanzionato per aver commesso un fatto non previsto come illecito dall’Ordinamento Sportivo, né può ravvisarsi una responsabilità condivisa tra coloro che non abbiano impedito che un illecito venisse compiuto.

Keywords

Responsabilità “corale”, principio di legalità formale, condotta commissiva

Commento

Con la decisione in oggetto, il Collegio di Garanzia dello Sport ha offerto una spiegazione precisa e puntuale di alcuni criteri applicativi dei principi fondanti del diritto sportivo. Tra questi si possono osservare: la qualifica di prova legale attribuita al referto arbitrale, la cui efficacia probatoria è quindi stabilita dalla legge e sottratta al libero apprezzamento del giudice; l’esclusione di una responsabilità “corale” tra coloro che hanno permesso che un evento antisportivo si verificasse; la non punibilità di condotte non specificamente previste come illecite dall’ordinamento.

 

Nel caso di specie una squadra di calcio aveva posto in essere una condotta generale finalizzata a perdere intenzionalmente la partita che stava disputando, fino ad arrivare a segnare di proposito un autogol. Nei primi due gradi di giudizio, i giudici, oltre a sanzionare l’autore dell’autogol, avevano riscontrato un atteggiamento collettivo di tutti i giocatori della squadra, che invece di giocare per vincere la partita, si erano limitati a mantenere il possesso del pallone (gergalmente detto “fare melina”), per poi favorire l’autogol del proprio compagno. Tale atteggiamento della squadra ha incontrato un rilievo di tipo commissivo da parte dei giudici di primo e secondo grado, integrando, a loro dire, un favoreggiamento corale, e sanzionabile, alla fattispecie ultima dell’autorete commessa dal singolo giocatore.

 

Il Collegio di Garanzia, tuttavia, sebbene concordasse sul fatto che gli illeciti sportivi di mera condotta siano sanzionabili solo in presenza di una condotta commissiva, accoglieva il ricorso contro tali decisioni, riconducendo il caso di specie ad una condotta omissiva. Infatti, a detta dell’organo collegiale, non vi è alcuna norma imperativa nell’Ordinamento Sportivo che impedisca ai giocatori di “fare melina”, o di compiere un retropassaggio indirizzato al giocatore che poi materialmente ha compiuto l’autogol, andando quindi a realizzare l’illecito atipico.

 

Ciò che quindi rileva maggiormente è l’argomentazione attraverso cui il Collegio arriva ad escludere la responsabilità “corale”, usando il termine adottato nella decisione impugnata, della squadra. Infatti, da un’analisi della ricostruzione dei fatti compiuta sulla base del referto arbitrale, che il Collegio ribadisce essere prova legale e quindi fare prova piena ad ogni effetto di legge, risulta evidente che tutti i giocatori prima dell’autogol si siano limitati a mantenere il possesso palla; condotta di per sé commissiva, ma non sanzionabile perché non contraria alle norme del Diritto Sportivo, motivo per cui non se ne può fare rilievo ad alcun giocatore, in virtù del principio di legalità formale ().

 

Il fatto che il possesso palla sia culminato in un passaggio al giocatore che poi ha compiuto l’autogol non può essere imputato ad alcuno dei compagni di squadra dell’autore della rete, i quali, quindi, semmai sarebbero responsabili di avere adottato una condotta omissiva, per non aver impedito al compagno di segnare un gol per gli avversari; condotta che, come già detto, non costituisce una fattispecie sanzionabile. Dal combinato disposto delle due previsioni appena esposte non si può, dunque, trarre conseguenza diversa da quella che non possa riscontrarsi una responsabilità “corale” della squadra per un’autorete compiuta dal singolo giocatore, la cui responsabilità è, quindi, personale per aver posto in essere un illecito di natura tipica e commissiva.

Autore

Cristiano Novazio, Avvocato in Milano

 

Scarica il provvedimento in PDF